INTERROGAZIONE SCRITTA P-2408/01 di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione. Rilascio di visti ai rappresentanti dei ceceni e di altri popoli dannati della terra.
Gazzetta ufficiale n. 134 E del 06/06/2002 pag. 0030 - 0031
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2408/01 di Olivier Dupuis (TDI) alla Commissione (20 agosto 2001) Oggetto: Rilascio di visti ai rappresentanti dei ceceni e di altri popoli dannati della terra Nella sua risposta, peraltro molto costruttiva, all'interrogazione H-0387/01(1) sul rilascio di visti per le personalità che rappresentano paesi in guerra, occupati o non riconosciuti dalla comunità internazionale, la Commissione giunge alle seguenti conclusioni: La Commissione non può accogliere il suggerimento dell'on. parlamentare di creare in senso alle istituzioni dell'Unione un organismo specifico per facilitare il rilascio dei visti. Infatti, la competenza comunitaria in materia di procedure e condizioni di rilascio dei visti, derivante dall'articolo 62, paragrafo 2b) ii del trattato CE, significa unicamente che le norme giuridiche in tali materie sono ormai norme comunitarie. La decisione stessa di rilasciare o rifiutare un visto resta di competenza dei servizi consolari degli Stati membri. Sul piano giuridico è escluso che ad essi si possa sovrapporre o giustapporre un organismo specifico di carattere comunitario. Non considera la Commissione che con l'azione comune, che ha indotto l'Unione a compilare una lista nera delle personalità della ex Iugoslavia che non possono entrare nel suo territorio, le istituzioni dell'Unione hanno assunto, di fatto e di diritto, competenze in materia di rilascio o rifiuto di visto e che esse si sono dunque sovrapposte o affiancate ai servizi consolari degli Stati membri? Tenendo conto di quanto precede, non ritiene la Commissione che, così come è stata indotta a compilare una lista nera, potrebbe prendere l'iniziativa di compilare una lista bianca di personalità rappresentative dei popoli oppressi, vittime della guerra e/o non riconosciuti dalla comunità internazionale, al fine di consentire loro di difendere in tutti i fori competenti che si trovano nel territorio dell'Unione nonché presso le istituzioni dell'Unione e degli Stati membri, gli interessi del loro popolo o della loro comunità? Infine, può essa elaborare una proposta di azione comune in tal senso e presentarla al Consiglio e al Parlamento? (1) Risposta scritta del 15.5.2001. Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione (17 ottobre 2001) Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, la politica dei visti entra nel campo d'applicazione del titolo IV del trattato CE, ma le competenze comunitarie consistono essenzialmente nell'adottare il quadro normativo e le pertinenti norme generali. Per esempio, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b) (ex articolo 73 J) del trattato CE, sono disciplinate dal diritto comunitario le regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono un elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. L'elenco suddetto è stabilito attualmente dal regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo(1). Altre norme generali di natura comunitaria, definite dall'acquis di Schengen(2), precisano inoltre a quali condizioni e secondo quali procedure vengono rilasciati i visti ai cittadini di paesi terzi. Spetta tuttavia alle autorità nazionali degli Stati membri istruire ogni singola domanda di visto loro presentata, in base a un esame individuale caso per caso da effettuare nel rispetto delle norme stabilite dal diritto comunitario. Della decisione di rilasciare o rifiutare il visto, peraltro, restano pur sempre responsabili le autorità nazionali degli Stati membri(3). Fatte salve le disposizioni del titolo IV del trattato CE, gli Stati membri possono adottare azioni comuni a norma dell'articolo 14, paragrafo 3 del trattato sull'Unione europea. In tale contesto, gli Stati membri possono impegnarsi insieme a rifiutare oppure a favorire il rilascio di visti ad alcune personalità di paesi terzi, se essi ritengano di contribuire in tal modo a realizzare gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune. (1) GU L 81 del 21.3.2001. (2) Cfr. la Convenzione di Schengen e l'Istruzione consolare comune, GU L 239 del 22.9.2000. (3) Cfr. capitolo V, punti 2.2 e 2.4, dell'Istruzione consolare comune.