92001E2334

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2334/01 di Antonios Trakatellis (PPE-DE) al Consiglio. Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti: violazione del principio di parità e di libertà di stabilimento ed elusione delle disposizioni pensionistiche in materia di luogo di residenza..

Gazzetta ufficiale n. 081 E del 04/04/2002 pag. 0153 - 0154


INTERROGAZIONE SCRITTA P-2334/01

di Antonios Trakatellis (PPE-DE) al Consiglio

(26 luglio 2001)

Oggetto: Statuto dei funzionari delle Comunità europee e regime applicabile agli altri agenti: violazione del principio di parità e di libertà di stabilimento ed elusione delle disposizioni pensionistiche in materia di luogo di residenza.

L'articolo 83, paragrafo 2 dello Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il corrispondente articolo del regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità stabiliscono per tutti i funzionari e altri agenti un contributo a favore del regime pensionistico, pari all'8,25 % dello stipendio di base dell'interessato, senza tener conto dei coefficienti correttori previsti dall'articolo 64, mentre l'articolo 82, paragrafo 1 di detto Statuto prevede, malgrado l'imposizione di un contributo uniforme, pensioni differenziate in base all'unico criterio del luogo dove i funzionari, una volta pensionati, scelgono di stabilire la loro residenza e delle condizioni di vita ivi esistenti.

Ciò premesso si chiede al Consiglio di rispondere ai seguenti quesiti:

- quali misure intende adottare per far fronte alla violazione del principio fondamentale di parità in base al quale ciascun funzionario e agente, a parità di contributo, deve poter godere delle stesse condizioni di pensione, e del principio di libertà di stabilimento nel territorio di qualsivoglia Stato membro, a causa dell'introduzione del coefficiente correttore?

- Come intende affrontare il fatto che le disposizioni in materia pensionistica vengano eluse dai funzionari e dagli agenti che scelgono una residenza surrettizia in modo da poter beneficiare di una pensione più consistente senza tuttavia che sussistano i requisiti essenziali per applicare il coefficiente correttore?

- Intende chiedere una proposta di modifica del suddetto Statuto e sopprimere le disposizioni abusive del coefficiente correttore in modo che tutti i funzionari e agenti, a parità di contributo, percepiscano la stessa pensione?

Risposta

(29 novembre 2001)

Il Consiglio rammenta all'Onorevole Parlamentare che, ai sensi dell'articolo 283 del trattato che istituisce la Comunità europea, lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità sono stabiliti dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate. Il trattamento economico e i benefici sociali del funzionario sono oggetto del titolo V dello statuto.

Il 29 giugno 2001 il Comitato dei Rappresentanti Permanenti ha approvato una relazione(1), elaborata dal Gruppo Statuto, sulla riforma della Commissione, dalla quale emerge tra l'altro che:

Il Gruppo accoglie con favore l'intenzione della Commissione di riesaminare l'applicazione delle parità economiche alle pensioni e di individuare altre fonti di risparmio nel sistema: modifiche nel regime di invalidità, pensioni di reversibilità, bonifico dei diritti a pensione, sistema di coefficienti correttori per le pensioni.

Il Consiglio proseguirà l'esame della questione nel quadro della vasta riforma della politica delle risorse umane e, segnatamente, in base a proposte formali della Commissione.

(1) Doc. 9954/01 STAT 29 FIN 187 + ADD 1.