92001E2307

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2307/01 di Astrid Thors (ELDR) alla Commissione. Articolo 75 della Convenzione di Schengen; trasporto di medicinali.

Gazzetta ufficiale n. 115 E del 16/05/2002 pag. 0060 - 0060


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2307/01

di Astrid Thors (ELDR) alla Commissione

(31 luglio 2001)

Oggetto: Articolo 75 della Convenzione di Schengen; trasporto di medicinali

L'articolo 75 della Convenzione di Schengen stabilisce che le persone che circolano all'interno della zona Schengen e trasportano medicinali che possono essere classificate come sostanze stupefacenti devono avere con sé un apposito certificato. Come deve essere interpretata tale norma? A giudizio di molti, non è chiaro quale sia l'autorità competente a rilasciare il certificato e quali siano i medicinali per i quali esso è necessario.

Intende la Commissione proporre un chiarimento della norma oppure l'abolizione dell'obbligo di detenere un certificato?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(8 ottobre 2001)

L'articolo 75 della Convenzione d'applicazione del trattato di Schengen stabilisce la possibilità di trasportare stupefacenti e sostanze psicotropiche necessari al trattamento medico del viaggiatore solo se in possesso di un certificato rilasciato(1) da un'autorità competente.

Tuttavia, le disposizioni Schengen non contemplano un elenco di medicinali per i quali un viaggiatore che si sposta nello spazio Schengen ha bisogno di un attestato speciale.

L'articolo 75 fa riferimento ai medicinali che figurano in convenzioni internazionali relative alle droghe (Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotropiche) o che contengono sostanze menzionate da queste convenzioni e che sono poi disciplinate dal diritto nazionale relativo alle droghe. Dette Convenzioni permettono, tuttavia, di sottoporre anche altre sostanze ai controlli previsti dalla legislazione nazionale in materia. Ne consegue che gli elenchi dei prodotti che sono o contengono stupefacenti e sostanze psicotropiche possono variare da uno Stato membro all'altro.

Ai sensi dell'articolo 75, gli Stati membri designano le autorità competenti del rilascio o dell'autenticazione del certificato. Un elenco di queste autorità è pubblicato nella Gazzetta ufficiale(2) per i dieci paesi che applicano l'acquis di Schengen da una data antecedente il 25 marzo 2001. L'elenco di queste autorità relativo ai cinque paesi nordici è inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento.

Per il momento, la Commissione non intende proporre modifiche alla legislazione in vigore.

(1) Il certificato uniforme è pubblicato nella GU L 239 del 22.9.2000.

(2) Il certificato uniforme è pubblicato nella GU L 239 del 22.9.2000.