INTERROGAZIONE SCRITTA E-2131/01 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione. Tutela delle razze animali in pericolo nell'Unione europea.
Gazzetta ufficiale n. 040 E del 14/02/2002 pag. 0193 - 0194
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2131/01 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione (17 luglio 2001) Oggetto: Tutela delle razze animali in pericolo nell'Unione europea Il programma di sviluppo agricolo in Fiandra del settembre 2000 contiene una misura di sostegno finanziario per la tutela delle razze animali in pericolo. Tale programma prevede l'attuazione del regolamento (CE) 1257/1999(1). E' possibile prendere misure specifiche a favore delle razze animali in pericolo che figurano nell'elenco FAO (in attesa di un elenco europeo, le misure sono limitate a tali razze) (pag.211). Pertanto, la Regione fiamminga deve limitarsi alla razza rossa della Fiandra occidentale. Ora, sono necessarie misure supplementari, in quanto diviene sempre più urgente il problema della sopravvivenza di altre razze bovine fiamminghe, quali la razza bianca pezzata di rosso della Fiandra orientale, la razza da latte e da carne bianca e blu e la bianca pezzata di rosso della Campine. La Commissione intende modificare il regolamento (CE) 1257/1999, in modo da consentire alla Regione fiamminga di prendere misure volte a garantire la sopravvivenza di altre razze bovine fiamminghe in aggiunta alla razza rossa della Fiandra occidentale? In caso negativo, perché la Commissione rifiuta di modificare il regolamento (CE) 1257/1999, visto che la sopravvivenza delle suddette razze è sempre più in pericolo? (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione (6 settembre 2001) Un sostegno a favore degli agricoltori che si impegnano, tra l'altro, a mantenere la diversità genetica è concesso nell'ambito del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti ed in particolare in applicazione delle misure agroambientali previste dagli articoli 22, 23 e 24. Il regolamento d'applicazione n. 1750/99 della Commissione, del 23 luglio 1999(1), prevede all'articolo 13 che il sostegno agroambientale può riguardare l'impegno di allevare animali domestici di razze locali minacciate di estinzione. Secondo l'allegato dello stesso regolamento della Commissione (punto 9, VI, secondo trattino), gli Stati membri devono fornire, nei loro piani di sviluppo rurale, la prova che si tratta di razze a rischio sulla base di dati scientifici approvati dalle organizzazioni internazionali riconosciuti come autorevoli in materia. Dall'esame dei programmi di sviluppo rurale è emerso che molti Stati membri non hanno fornito le prove richieste dalla suddetta disposizione. Nel valutare la situazione di rischio delle razze proposte la Commissione si è pertanto basata sulla World Watch list (WWL) for domestic animal diversity (2a e 3a edizione) dell'Organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), che costituisce attualmente il solo riferimento internazionale comune e pubblicamente accessibile. Ma i criteri adottati dalla FAO dopo il 1996 nel redigere i propri elenchi sono particolarmente restrittivi, soprattutto rispetto ai criteri utilizzati dalla Comunità nel concedere gli aiuti nel quadro del regolamento (CEE) n. 2078/92 del Consiglio. In seguito all'applicazione di questi criteri ai nuovi programmi di sviluppo rurale numerose razze che beneficiavano già di un aiuto agroambientale nell'ambito del regolamento (CEE) n. 2078/92 sono state escluse. In base alle osservazioni formulate dalla maggior parte degli Stati membri in sede di Consiglio Agricoltura, la Commissione è giunta alla conclusione che i criteri della FAO sono troppo restrittivi e non permettono di conseguire gli obiettivi del regolamento del Consiglio. Essa ravvede pertanto la necessità di elaborare criteri più adeguati per l'attuazione di questa misura. Si è pertanto deciso di sottoporre il problema della definizione di nuovi criteri ad un comitato scientifico. Si è inoltre ritenuto necessario trovare una soluzione transitoria fino a quando saranno pronti i nuovi criteri di ammissibilità. Grazie alla modifica del regolamento (CE) n. 1750/1999 (regolamento (CE) n. 672/2001(2)) gli Stati membri sono pertanto autorizzati a concludere, sino alla fine del periodo di transizione fissato al 31 dicembre 2001, nuovi impegni di cinque anni per razze che già beneficiavano del sostegno nel corso del periodo di programmazione precedente. Non appena il comitato scientifico si sarà pronunciato sui criteri di ammissibilità che consentano di realizzare gli obiettivi del regolamento (CE) n. 1257/1999 questi nuovi criteri verranno inseriti nella normativa summenzionata e saranno applicati alla fase di programmazione ancora in corso. (1) GU L 214 del 13.8.1998. (2) GU L 93 del 3.4.2001.