92001E2006

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2006/01 di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione. Prodotti chimici nei fast-food.

Gazzetta ufficiale n. 364 E del 20/12/2001 pag. 0234 - 0235


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2006/01

di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(6 luglio 2001)

Oggetto: Prodotti chimici nei fast-food

Da un libro-denuncia di Eric Schlosser, Fast Food Nation, emerge il dato allarmante che dietro ai sapori delle pietanze servite nei fast-food di tutto il mondo vi siano aromi chimici dannosi per la salute in quanto provocherebbero obesità, rischio di infarto, cancro al colon e allo stomaco, diabete, pressione alta e sterilità.

Alla luce di queste inquietanti affermazioni, la Commissione:

1. è a conoscenza del problema?

2. Ha intenzione di approntare ricerche volte a verificare la fondatezza di tali affermazioni?

3. Nel caso in cui le informazioni in suo possesso confermassero i dati denunciati, quali iniziative intenderebbe promuovere per salvaguardare la salute dei cittadini europei?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(5 settembre 2001)

La Commissione non è a conoscenza della pubblicazione cui si fa riferimento e non è in posizione di fare commenti sul suo contenuto. Tuttavia, la Commissione vorrebbe ricordare la legislazione e le azioni prese per garantire la sicurezza delle sostanze aromatiche.

La legislazione comunitaria sulle sostanze aromatiche copre l'uso delle stesse in tutti gli alimenti, non solo l'uso in una particolare categoria di alimenti, e mira ad un alto livello di tutela della salute dei consumatori.

- La direttiva del Consiglio 88/388/CEE del 22 giugno 1988 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari(1) e nei materiali di base per la loro preparazione, vieta l'aggiunta di talune sostanze in quanto tali agli alimenti e stabilisce livelli massimi per dette sostanze negli alimenti cui questi aromi ed altri ingredienti con proprietà aromatizzanti sono stati aggiunti. Dette sostanze, talvolta preoccupanti per motivi tossicologici, sono presenti naturalmente in taluni materiali per l'aromatizzazione, quali erbe e spezie e non possono normalmente essere evitati. L'assunzione di tali sostanze attraverso l'aromatizzazione

è normalmente bassa in rapporto all'assunzione attraverso le erbe e le spezie. La Commissione sta attualmente lavorando a un emendamento della direttiva 88/388/CEE, includente un aggiornamento dell'elenco di dette sostanze che causano preoccupazioni di ordine tossicologico e sui loro livelli massimi negli alimenti. Per questa ragione, la Commissione ha chiesto la consulenza del Comitato scientifico per l'alimentazione umana (SCF). I pareri rispettivi dell'SCF sono attesi per la fine del 2001, data oltre la quale la Commissione intende presentare una proposta al Parlamento e al Consiglio.

- Il regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento e del Consiglio del 28 ottobre 1996(2) stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari. La procedura include una completa valutazione scientifica da parte dell'SCF sulle sostanze aromatizzanti usate negli Stati membri (regolamento (CE) n. 1565/2000(3)). Questa valutazione ha avuto inizio nel luglio 2000. Una volta completata la valutazione, la Commissione proporrà un elenco di sostanze aromatizzanti il cui uso verrà autorizzato ad esclusione di tutte le altre nella Comunità. Se, nel corso di questa valutazione, appare evidente che una sostanza aromatizzante non è conforme all'uso generale e a criteri di sicurezza, essa sarà eliminata dall'elenco delle sostanze aromatizzanti usate negli Stati membri.

(1) GU L 184 del 15.7.1988.

(2) GU L 299 del 23.11.1996.

(3) GU L 180 del 19.7.2000.