INTERROGAZIONE SCRITTA E-1859/01 di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione. Premi carne bovina (Belgio).
Gazzetta ufficiale n. 040 E del 14/02/2002 pag. 0126 - 0126
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1859/01 di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione (27 giugno 2001) Oggetto: Premi carne bovina (Belgio) Contestualmente alla ristrutturazione delle organizzazioni di mercato della carne bovina, la Commissione si è pronunciata a favore di una più rigorosa applicazione del valore limite di 90 UBG per azienda e classe di età in sede di concessione dei premi speciali e ciò sia per attenuare l'incentivo alla produzione sia per stabilizzare il mercato della carne bovina. Il numero dei capi ammissibili al premio speciale viene determinato in funzione della densità di carico delle unità di bestiame grosso all'ettaro. Ciò premesso potrebbe la Commissione far sapere, - se, in futuro, intende introdurre il valore limite di 90 UBG quale requisito per tutte le sovvenzioni dirette; - quante aziende belghe superano attualmente detto limite; - quante aziende belghe si collocano attualmente al di sotto di detto limite; - quali incidenze /risparmi risulterebbero in termini assoluti e/o percentuali per il bilancio globale del settore della carne bovina; - se riflette sull'opportunità di introdurre un siffatto massimale in sede di erogazione di premi per il settore della carne bovina nonché per altri settori comparabili? Risposta comune data dal sig. Fischler in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-1855/01, E-1856/01, E-1857/01, E-1858/01, E-1859/01, E-1860/01, E-1861/01, E-1862/01, E-1863/01, E-1864/01, E-1865/01, E-1866/01, E-1867/01, E-1868/01 e E-1869/01 (3 settembre 2001) Nel quadro del compromesso della presidenza adottato in occasione del Consiglio Agricoltura di Lussemburgo del 19 giugno 2001, è stata mantenuta, pur assoggettandola a condizioni particolari, la facoltà per gli Stati membri di modificare o derogare al limite di 90 capi di bestiame per azienda e per fascia di età (e non 90 unità di bestiame grosso - UBG come indicato dall'on. parlamentare) fissato per la concessione del premio speciale per i bovini maschi. Pertanto, a decorrere dal 1o gennaio 2002, gli Stati membri potranno modificare o sopprimere tale limite in base a criteri obiettivi iscritti in una politica di sviluppo rurale, ed esclusivamente a condizione che si tenga conto degli aspetti connessi tanto all'ambiente quanto all'occupazione. Per quanto riguarda la densità delle aziende, espressa in UBG per ettaro, si ricorda che nel quadro del summenzionato compromesso è stato deciso di abbassare in due tappe, il fattore di densità che limita il numero di animali che possono beneficiare del premio speciale e del premio per vacca nutrice, attualmente fissato a 2 UBG per ettaro e per anno civile, portandolo a 1,9 UBG al 1o gennaio 2002 e a 1,8 UBG al 1o gennaio 2003. La richiesta dell'on. parlamentare di dati sulle aziende che, nei vari Stati membri, si collocano attualmente al di sopra o al di sotto del limite di 90 capi induce a formulare le seguenti osservazioni. Innanzitutto, è difficile rispondere alla domanda in quanto l'interrogazione e la richiesta di dati non sono chiare dato che fanno riferimento al valore limite di 90 UBG. In realtà, sembra sia stata fatta una certa confusione tra il limite per la concessione del premio speciale, espresso in numero di capi e non connesso alla densità, e la densità stessa, espressa in UBG per ettaro. In secondo luogo, le informazioni di cui dispone la Commissione, che riguardano il numero di premi versati o il patrimonio bovino per azienda, non consentono di elaborare statistiche che rispondano alla domanda. È opportuno rammentare che la possibilità di modificare o derogare al limite di 90 capi di bestiame è stata introdotta per l'anno 2000. La Commissione non dispone ancora di informazioni sulle eventuali modifiche strutturali conseguenti all'applicazione della misura in questione. La misura, nella forma proposta dalla Commissione, era intesa a far sì che non venisse più concesso il premio speciale ad un numero illimitato di bovini maschi detenuti in grandi aziende e che il beneficio del premio venisse ridistribuito nelle aziende di piccole e medie dimensioni. Per tale motivo, la scheda finanziaria allegata alla proposta non riportava risparmi conseguenti alla misura. Non è previsto che siffatto limite venga introdotto al di fuori del campo d'applicazione del premio speciale per i bovini maschi.