INTERROGAZIONE SCRITTA E-1408/01 di Benedetto Della Vedova (TDI) alla Commissione. Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali approvate dal parlamento italiano.
Gazzetta ufficiale n. 350 E del 11/12/2001 pag. 0145 - 0146
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1408/01 di Benedetto Della Vedova (TDI) alla Commissione (11 maggio 2001) Oggetto: Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali approvate dal parlamento italiano Il parlamento italiano ha appena approvato le Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge n. 416 del 5 agosto 1981 (legge n. 62 del 7 marzo 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2001). Il primo comma dell'art.1 della nuova legge dà una definizione molto vasta di prodotto editoriale, tale da portare alla completa equiparazione l'editoria elettronica e quella tradizionale. Il comma 3 stabilisce che a ogni prodotto editoriale si applichino, a seconda dei casi, l'art. 2 o l'art. 5 delle disposizioni della legge sulla stampa n.47 del 1948 e, conseguentemente, la legge n. 69 del 3 febbraio 1963. Tali nuove norme estendono le gravi limitazioni alla libertà di manifestazione e di diffusione del pensiero (obbligo di registrazione presso il tribunale e di affidamento della direzione a un iscritto all'ordine dei giornalisti) a un altissimo numero di pubblicazioni effettuate sul web, che per gli utenti di Internet hanno sinora rappresentato un'ampia e libera fonte di informazione. Tra gli obiettivi delle nuove norme, come risulta dall'art. 3 della legge 62/2001, vi è inoltre quello di estendere alle testate elettroniche che rispettino i medesimi obblighi imposti alle pubblicazioni tradizionali la possibilità di beneficiare di aiuti statali. Nel momento in cui lo sviluppo dell'editoria elettronica, oltre a rendere più accessibile e pluralistico il sistema dell'informazione, dissolve il legame che invece sussiste per l'editoria tradizionale tra luogo di pubblicazione/diffusione del prodotto e luogo di fruizione da parte degli utenti, ponendo così la base per superare le barriere nazionali e per creare un mercato europeo dei servizi editoriali realmente integrato, non ritiene la Commissione che, assoggettando chi esercita un'attività editoriale su Internet ai gravi vincoli previsti dalle leggi italiane n.47 dell'8/2/1948 e n.69 del 3/2/1963, le nuove, succitate norme pregiudichino le disposizioni istitutive del mercato interno comunitario, in particolare quelle che vietano restrizioni alla libera prestazione dei servizi? Non reputa inoltre la Commissione che, erogando aiuti di Stato agli editori in grado di soddisfare gli obblighi previsti dalle succitate leggi n. 47/1948 e n. 69/1963 e imponendo tali penalizzanti vincoli, sconosciuti al resto degli ordinamenti europei, agli editori on line italiani, le nuove norme costituiscano una grave distorsione della concorrenza per una parte rilevante del mercato editoriale comunitario? Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione (23 luglio 2001) Benché l'editoria elettronica non sia stata espressamente armonizzata a livello comunitario, essa costituisce uno dei servizi della società dell'informazione, trattandosi di attività prestata a distanza, per via elettronica e su richiesta di un destinatario di servizi: in generale, tale attività è quindi coperta dalla direttiva sul commercio elettronico(1), basata sul principio del paese di stabilimento degli operatori on-line. Tenuto conto delle importanti implicazioni sul piano transfrontaliero, tale settore è seguito con particolare attenzione da parte della Commissione. La Commissione rimane pertanto a disposizione delle parti interessate, e in particolare degli operatori che, avendo sede in Italia, sono sottoposti al nuovo regime italiano, allo scopo di assicurare il pieno rispetto della libertà di circolazione nel mercato interno, in particolare la libera circolazione dei servizi on-line, come sottolineato dall'onorevole interrogante. In base alla giurisprudenza della Corte di giustizia(2), alcune restrizioni all'esercizio di attività economiche dal punto di vista della libertà di stabilimento (articolo 43 (ex articolo 52) del trattato CE) e della libera circolazione dei servizi (articolo 49 (ex articolo 59)) che costituiscono libertà fondamentali applicate direttamente dagli ordini giuridici degli Stati membri per essere compatibili con le disposizioni del trattato CE, devono rispettare congiuntamente quattro condizioni. Tali restrizioni devono infatti: - essere applicate in maniera non discriminatoria, - essere giustificate da pressanti considerazioni di interesse generale, - essere idonee a garantire la realizzazione dell'obiettivo a cui sono rivolte, e infine - non andare oltre a quanto strettamente necessario per conseguire tale obiettivo. L'interpretazione e l'esecuzione concreta della nuova legislazione da parte delle autorità italiane permetterà di valutarne con maggior precisione l'effettiva portata, particolarmente dal punto di vista delle suddette esigenze di necessità e proporzionalità indicate dal trattato CE. Tale valutazione potrà fra l'altro recare un contributo alla nuova Strategia per il mercato interno dei servizi recentemente lanciata dalla Commissione(3). Per quanto riguarda gli aiuti di Stato segnalati dall'onorevole interrogante, la Commissione non è a conoscenza di nuovi programmi di aiuto per taluni editori. (1) Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000 relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno, GU L 178 del 17.7.2000. (2) vedi sentenza del 9.3.1999 nella causa C-212/97. (3) COM(2000) 888 def.