INTERROGAZIONE SCRITTA E-1280/01 di Esko Seppänen (GUE/NGL) al Consiglio. Mobilitazione delle forze per la gestione delle crisi.
Gazzetta ufficiale n. 081 E del 04/04/2002 pag. 0017 - 0018
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1280/01 di Esko Seppänen (GUE/NGL) al Consiglio (4 maggio 2001) Oggetto: Mobilitazione delle forze per la gestione delle crisi Il Consiglio europeo ha deciso di creare entro il 2003 le cosiddette forze d'intervento rapido per la gestione delle crisi. E' possibile sapere quale istituzione adotterà la decisione di impiegare tali forze e chi ne assumerà il comando? Risposta (21 novembre 2001) L'obiettivo primario annunciato al Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 ha fissato un traguardo di capacità su base volontaria per assicurare una capacità effettiva a copertura di tutti i compiti di Petersberg. Il traguardo perseguito è di disporre, nel 2003, di forze militari autosufficienti fino a 15 brigate, ovvero 50 000-60 000 persone, in grado di essere schierate, con un preavviso di 60 giorni, fino a un periodo di un anno. Come rilevato nelle conclusioni di alcuni Consigli europei successivi, queste capacità (la cosiddetta forza di reazione rapida) non costituiscono un esercito permanente o europeo: la partecipazione a una data missione continuerà a dipendere dalla decisione sovrana di ciascuno Stato membro. Oltre alle capacità di gestione militare delle crisi, e come da incarico del Consiglio europeo di Feira, l'UE sta sviluppando capacità anche nel settore della gestione civile delle crisi. Per il 2003 gli Stati membri dovranno, tra l'altro, essere in grado di fornire fino a 5 000 agenti di polizia per le missioni internazionali nel contesto dell'intera gamma delle operazioni di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi e, nel quadro di questo traguardo globale, poter reperire e schierare entro 30 giorni fino a 1 000 agenti di polizia. Le decisioni sulla schierabilità delle forze militari per la gestione delle crisi nelle operazioni militari sotto la guida dell'UE con o senza impiego dei mezzi della NATO sono adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 23 del trattato sull'Unione europea. Il Consiglio inoltre designa il comandante dell'operazione. In ogni caso, anche per un'operazione con impiego di mezzi e capacità della NATO e anche per quanto concerne la scelta di tutta o di parte della catena di comando (ad es. il comandante dell'operazione, il comandante delle forze), tutta la catena di comando rimane, in ogni momento, sotto il controllo politico e la direzione strategica del Consiglio/ degli organi del Consiglio (Comitato politico e di sicurezza). Per ogni specifica operazione di gestione delle crisi, i singoli Stati membri decidono se contribuire ad un'operazione impegnando delle forze.