92001E1260

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1260/01 di Francesco Turchi (UEN) alla Commissione. Decisione 2001/208/CE del 14.3.2001 recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia.

Gazzetta ufficiale n. 350 E del 11/12/2001 pag. 0105 - 0106


INTERROGAZIONE SCRITTA P-1260/01

di Francesco Turchi (UEN) alla Commissione

(19 aprile 2001)

Oggetto: Decisione 2001/208/CE del 14.3.2001 recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia

Considerato che:

- il testo in lingua italiana della decisione 2001/208/CE(1) prevede che il documento commerciale prescritto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia vistato e vi sia acclusa copia del certificato ufficiale, attestante che il processo di produzione è stato verificato e constatato conforme;

- dall'interpretazione letterale si evince che occorre un visto sul documento commerciale ed un ulteriore certificato veterinario attestante il processo produttivo verificato e conforme, quest'ultimo valido 30 giorni;

- dalla traduzione letterale del testo in lingua francese ed inglese risulta sufficiente che il documento commerciale previsto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia validato attraverso la copia acclusa di un certificato ufficiale attestante che il processo di produzione sia stato verificato e constatato conforme;

- in base al testo italiano ogni partita di merce deve essere vistata da un funzionario pubblico addetto al controllo, mentre il venditore di pellami ad esempio francese applicando la normativa che a lui risulta si limita a produrre allegata al documento commerciale la copia di un certificato che un veterinario ufficiale rilascia una sola volta in 30 giorni;

- la differenza è importante per il rispetto delle norme e per la celerità normativa;

si chiede alla Commissione

- quale versione linguistica faccia testo,

- cosa intenda fare per ovviare a questo problema e con quale tempistica,

- se non intraveda in questo stato di cose una situazione che potrebbe portare alla violazione delle regole base della politica della concorrenza e del mercato unico.

(1) GU L 73 del 15.3.2001, pag. 38.

Risposta di David. Byrne a nome della Commissione

(18 giugno 2001)

Al pari dell'onorevole parlamentare, la Commissione ha dovuto constatare che la versione italiana dell'articolo 9 della decisione della Commissione 2001/208/CE del 14 marzo 2001 recante misure di protezione contro l'afta epizootica in Francia differisce effettivamente dalle altre versioni linguistiche pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Contrariamente a quanto indicato dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione, la versione italiana della decisione precitata non richiede un'ispezione della partita da parte del veterinario ufficiale ma soltanto l'apposizione di un visto di quest'ultimo sul documento commerciale.

Non era intenzione del legislatore comunitario di imporre un visto speciale sul documento che accompagna i prodotti ai quali si applica il predetto articolo 9.

La Commissione deplora profondamente l'errore della versione italiana. Ritiene tuttavia che la pubblicazione di una rettifica sulla Gazzetta Ufficiale non sarebbe di alcuna utilità in quanto le disposizioni previste dalla decisione 2001/208/CE, in particolare modificata dalla decisione 2001/250/CE della Commissione del 29 marzo 2001(1), non sono più in vigore dal 12 aprile 2001.

(1) GU L 90 del 30.3.2001.