INTERROGAZIONE SCRITTA P-1229/01 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione. Distorsioni della concorrenza nella federazione belga prodotte dalla mancata applicazione della direttiva 91/321/CE.
Gazzetta ufficiale n. 318 E del 13/11/2001 pag. 0227 - 0227
INTERROGAZIONE SCRITTA P-1229/01 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione (10 aprile 2001) Oggetto: Distorsioni della concorrenza nella federazione belga prodotte dalla mancata applicazione della direttiva 91/321/CE Nella federazione belga la direttiva 91/321/CEE(1) del 14 maggio 1991 è stata trasposta con il decreto regio del 27 dicembre 1993 concernente la pubblicità degli alimenti per lattanti e la distribuzione di campioni gratuiti. La direttiva è una traduzione incompleta del codice di condotta internazionale concernente l'immissione sul mercato di prodotti di sostituzione del latte materno, quale è stato elaborato dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'UNICEF ed approvato nel 1981 dall'Assemblea generale dell'OMS. In risposta ad una richiesta di spiegazioni da parte della senatrice Sabine de Bethune, il Ministro per la protezione dei consumatori, la sanità e l'ambiente, Magda Aelvoet, ha comunicato, giovedì 22 marzo, che le campagne di promozione dei produttori di alimenti per lattanti sono in contrasto con il decreto summenzionato. La distribuzione di campioni omaggio e quindi la pubblicità di alimenti per lattanti sembra costituire ancora una pratica molto corrente nelle maternità in Belgio. Tali pratiche non sono soltanto illecite, ma anche in contrasto con il Trattato CE (distorsione della concorrenza) e con gli obiettivi fondamentali del codice OMS, in particolare la promozione dell'allattamento al seno ai fini della salute pubblica. Riconosce la Commissione che l'atteggiamento dei produttori e dei commercianti di alimenti per lattanti è in contrasto con il Trattato CE per le distorsioni della concorrenza che causa tra produttori, commercianti e maternità? In caso affermativo, quali azioni intende compiere la Commissione per impedire tali distorsioni? In caso negativo su quali argomenti si basa la Commissione per ritenere che le distribuzioni gratuite di alimenti per lattanti da parte di fabbricanti e commercianti nelle maternità conforme al Trattato CE malgrado le distorsioni della concorrenza che ne derivano fra i diversi produttori, commercianti e maternità? (1) GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35. Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione (31 maggio 2001) Conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/321/CEE della Commissione del 14 maggio 1991 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento, è vietata la distribuzione di campioni direttamente presso il consumatore nella fase del commercio al dettaglio. Conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 8, i produttori e i distributori di alimenti per lattanti non devono offrire al pubblico o alle donne incinte, alle madri ed ai membri delle famiglie prodotti gratuiti o a basso prezzo, campioni o altri omaggi, né direttamente, né indirettamente attraverso il sistema sanitario o attraverso gli operatori sanitari. Conformemente all'articolo 9, paragrafo 4, gli Stati membri provvedono affinché le forniture di alimenti per lattanti, donate o vendute a basso prezzo ad istituzioni o organizzazioni per essere utilizzate nelle istituzioni stesse o per essere distribuite all'esterno, siano utilizzate o distribuite soltanto per i neonati che devono essere alimentati con alimenti per lattanti e soltanto per il periodo necessario. Gli Stati membri sono responsabili dell'applicazione delle disposizioni della suddetta direttiva sul loro territorio. La Commissione non è informata sulle campagne pubblicitarie di produttori di alimenti per lattanti e pertanto non è in grado di esprimere un parere sulla loro conformità con la legislazione in materia. Prende atto del fatto che le autorità nazionali ritengono che esse entrino in conflitto con tale legislazione, ma ricorda che spetta ad esse prendere le misure adeguate onde garantire che tutte le parti in causa rispettino la normativa vigente. La Commissione interviene solo nell'eventualità di reclami che denuncino che le autorità nazionali non abbiano assunto le proprie responsabilità. La Commissione, sulla base delle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, non vede in quale modo le pratiche promozionali di cui sopra potrebbero portare ad una distorsione della concorrenza tra i vari produttori, commercianti e maternità.