92001E1157

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1157/01 di Francesco Speroni (TDI) alla Commissione. Prodotti DOP ‐ utilizzazione di additivi e conservanti nei processi di caseificazione.

Gazzetta ufficiale n. 187 E del 03/07/2001 pag. 0233 - 0234


INTERROGAZIONE SCRITTA P-1157/01

di Francesco Speroni (TDI) alla Commissione

(3 aprile 2001)

Oggetto: Prodotti DOP utilizzazione di additivi e conservanti nei processi di caseificazione

Premesso che:

- il disciplinare di produzione del formaggio con denominazione di origine controllata Grana Padano non prevede l'impiego di conservanti ed in particolare dell'additivo E 1105 lisozima;

- il Decreto Ministeriale 209/1996 concernente la disciplina degli additivi, in attuazione delle direttive CEE 94/34/CE(1), 94/35/CE(2), 94/36/CE(3), 95/2/CE(4) e 95/31/CE(5), al punto 2, lettera D, prevede la possibilità di utilizzare un additivo a condizione che non venga impiegato per nascondere l'impiego di materie prime difettose ovvero prassi o tecniche indesiderate (ivi comprese quelle antigieniche);

- il conservante E 1105 lisozima viene impiegato nella produzione di formaggio Grana Padano DOP, perché consente l'utilizzo di latte non conforme ai requisiti igienici imposti dalla direttiva 92/46/CEE(6) all'Allegato A, capitolo IV;

- il Ministro della Sanità italiano, con nota del 18.6.1999 inviata alla Commissione europea, DG XXIV, afferma che la quasi totalità del latte italiano non conforme viene utilizzato per la produzione di Grana Padano DOP e di Parmigiano Reggiano DOP;

- il CSQA, unico ente certificatore ammesso dallo Stato italiano per la certificazione del Grana Padano, nel suo piano dei controlli permette l'aggiunta del conservante lisozima anche se non ammesso dal disciplinare di produzione;

è disposta la Commissione a precisare

- se l'utilizzo del conservante E 1105 possa essere ammesso anche se non espressamente previsto dal disciplinare di produzione della DOP Grana Padano o se, eventualmente, la Commissione abbia concesso particolari deroghe;

- se l'utilizzo di lisozima non sia considerato un evidente escamotage per consentire la produzione di formaggi DOP a partire da latte non conforme alla direttiva 92/46 CE;

- se la Commissione ritenga il lisozima una sostanza assolutamente innocua per la salute dei consumatori.

(1) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 1.

(2) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 3.

(3) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.

(4) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.

(5) GU L 178 del 28.7.1995, pag. 1.

(6) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 1.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(25 aprile 2001)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.