92001E1106

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1106/01 di John Cushnahan (PPE-DE) alla Commissione. Accordo di associazione UE-Israele.

Gazzetta ufficiale n. 350 E del 11/12/2001 pag. 0071 - 0072


INTERROGAZIONE SCRITTA P-1106/01

di John Cushnahan (PPE-DE) alla Commissione

(28 marzo 2001)

Oggetto: Accordo di associazione UE-Israele

Nella sua comunicazione del maggio 1998 al Consiglio ed al Parlamento europeo, la Commissione afferma: l'accesso preferenziale ai mercati comunitari delle esportazioni provenienti dagli insediamenti israeliani in Cisgiordania e nella

Striscia di Gaza e da quelli di Gerusalemme orientale e delle Alture del Golan contravviene alle regole di origine concordate, in quanto tali territori non formano parte dello Stato di Israele ai sensi del diritto pubblico internazionale. Alcune indicazioni fanno supporre che ciò avviene, pertanto la Comunità europea provvederà a verificare la veridicità delle informazioni al riguardo () Se ciò dovesse essere confermato, verrebbe posta fine a tale violazione delle norme.

Nel settembre 1998 la Commissione europea ha ricevuto conferma dai funzionari israeliani del fatto che la politica ufficiale della dogana di Israele è quella di certificare di continuo come prodotti israeliani, quelli totalmente o parzialmente prodotti negli insediamenti israeliani. A seguito della scoperta da parte dei servizi di dogana degli Stati membri di varie importazioni fraudolente, effettuate sotto il regime di preferenza, di prodotti provenienti dagli insediamenti, la Commissione ci ha informati del fatto che l'interpretazione della portata territoriale dell'applicazione dell'accordo approvata da Israele, non coincide con l'interpretazione accettata dall'Unione europea. La Commissione ha tuttavia assicurato che la procedura di verifica dell'origine dei prodotti rende possibile determinare quando un prodotto possa beneficiare del trattamento preferenziale, anche in mancanza della cooperazione dello Stato terzo interessato nella determinazione dell'origine del prodotto. Dopo che la Commissione ha promosso il coordinamento a posteriori delle verifiche, attraverso i servizi doganali degli Stati membri, su una serie di importazioni di beni prodotti negli insediamenti, in una dichiarazione pubblica i funzionari israeliani hanno annunciato che risponderanno alle indagini di verifica degli Stati membri riaffermando l'origine dei prodotti in questione. Ciò premesso, può lo Stato di Israele astenersi dal cooperare nella determinazione dell'origine senza violare una disposizione fondamentale del suo accordo con l'UE? Un tale rifiuto a cooperare non ostacola e diminuisce la capacità dei servizi doganali degli Stati membri di svelare e prevenire le frodi? Tollera la Commissione che gli Stati membri adottino, nei riguardi delle frodi doganali, criteri di dissuasione e prevenzione meno rigorosi laddove si tratti di esportazioni israeliane di prodotti provenienti dagli insediamenti?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(15 maggio 2001)

Come l'onorevole parlamentare saprà, l'accordo di associazione UE-Israele ha istituito una procedura per la verifica della prova d'origine, secondo la quale le autorità doganali del paese importatore rispediscono il certificato di origine alle autorità doganali del paese esportatore qualora abbiano fondati dubbi sull'autenticità del documento, sul carattere originario dei prodotti o sull'adempimento delle altre condizioni richieste dal protocollo n. 4 dell'accordo. La verifica viene eseguita dalle autorità doganali del paese esportatore. Il processo è attualmente in corso.

Le autorità doganali degli Stati membri hanno rispedito circa 2000 certificati di origine alle autorità doganali israeliane. A norma dell'accordo di associazione UE-Israele, le autorità doganali israeliane hanno 10 mesi di tempo per rispondere alle autorità doganali dello Stato membro. Qualora entro tale termine non sia pervenuta alcuna risposta dalle autorità israeliane, o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l'autenticità del documento in questione o l'effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo escludono quest'ultimi dal trattamento preferenziale.

La Presidenza dell'Unione, nel suo discorso ufficiale in occasione del primo Consiglio di associazione, il 13 giugno 2000, ha sottolineato la particolare importanza attribuita al rispetto del campo d'applicazione territoriale dell'accordo di associazione con Israele. La Commissione, in piena collaborazione con gli Stati membri, garantirà il rispetto di tale accordo.