92001E0875

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0875/01 di Hans-Peter Mayer (PPE-DE) alla Commissione. Normativa sugli appalti.

Gazzetta ufficiale n. 261 E del 18/09/2001 pag. 0211 - 0212


INTERROGAZIONE SCRITTA P-0875/01

di Hans-Peter Mayer (PPE-DE) alla Commissione

(13 marzo 2001)

Oggetto: Normativa sugli appalti

Il Comune G conclude con la ditta D un contratto di gestione di edifici (contratto di cessione generale) denominato anche contratto di portineria. Il contratto non è stato aggiudicato mediante una gara pubblica in quanto il Comune G non ritiene possibile una descrizione particolareggiata e globale delle prestazioni. Oggetto del contratto è la fornitura di opere di artigianato e servizi nei settori della gestione di locali (ossia nessuna programmazione di direzione di lavori, bensì censimento dei locali negli edifici del Comune), della gestione del valore immobiliare e della gestione della manutenzione (= prestazioni edilizie).

L'importo dell'appalto è ignoto; esso può ammontare a più o meno di 200 000 euro.

Per l'adempimento del contratto, l'impresa appaltatrice (impresa generale) si serve di subappaltatori esterni e di proprie imprese senza bandire i singoli appalti.

Le gare di appalto da parte della suddetta impresa (impresa generale) non sarebbero infatti indispensabili, trattandosi di un'impresa privata. Con i subappaltatori si possono condurre trattative preliminari o a posteriori.

Il Comune G intende in tal modo far sì che un numero più elevato possibile di appalti venga assegnato nell'ambito del Comune.

Le associazioni di categoria e le Camere dell'industria e del commercio ravvisano in tale comportamento una violazione delle direttive UE sugli appalti ed un'elusione della normativa tedesca in materia di appalti edili (VOB/VOL) mediante regolamenti di attuazione dei ministri dei Länder.

Qual è la situazione di diritto per quanto riguarda gli appalti per una valore inferiore a 200 000 euro?

Qual è la situazione di diritto per quanto riguarda gli appalti per un valore superiore a 200 000 euro?

Risposta data dal sig. Bolkestein A nome della Commissione

(26 aprile 2001)

Il comune menzionato nell'esempio fornito è un'amministrazione aggiudicatrice a termini della legislazione europea sugli appalti pubblici. Ad alcuni appalti pubblici d'opere e servizi del comune stesso si applicano quindi la direttiva del Consiglio 92/50/CEE del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi(1) e la direttiva del Consiglio 93/37/CEE del 14 giugno 1993 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori(2), quali modificate dalla direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio 97/52/CE del 13 ottobre 1997(3).

Il comune è tenuto a bandire una gara d'appalto per i servizi se sussistono le due condizioni seguenti: i servizi in questione riguardano la pulizia degli edifici, la gestione delle proprietà immobiliari o l'ingegneria, anche integrata, a termini delle categorie 12 e 14 dell'allegato I A della direttiva 92/50/CEE, ed il valore globale dei servizi da prestare è pari ad almeno 200 000. Per le opere pubbliche invece il comune deve bandire una gara d'appalto unicamente qualora il valore globale di tali opere sia pari ad almeno 5 milioni di. Se i servizi di gestione delle proprietà immobiliari coprono sia servizi pubblici che opere pubbliche le modalità di applicazione della direttiva vanno decise in riferimento alla natura della prestazione principale oggetto del contratto (opere o servizi).

Per indire l'appalto del contratto si deve pubblicare un apposito bando. Di norma il comune deve aggiudicare il contratto nell'ambito di una procedura aperta o ristretta; in particolari circostanze il comune ha però facoltà di aggiudicare il contratto in esito ad una procedura negoziata, previa pubblicazione della stessa. Ciò si verifica quando la natura dei servizi da ottenere, specialmente nel caso di servizi intellettuali, è tale da rendere impossibile stabilire le specifiche del contratto con precisione sufficiente a consentire di aggiudicare il contratto stesso selezionando l'offerta migliore in base alle regole che disciplinano la procedura aperta o quella ristretta. L'onere di provare l'esistenza di circostanze eccezionali tali da giustificare il ricorso alla procedura negoziata incombe al comune che intende far valere dette circostanze.

Sotto il profilo del diritto europeo nulla osta a che il comune aggiudichi il contratto ad un capocommessa, consentendogli il subappalto a terzi. In ogni caso il contratto del comune dev'essere stato oggetto di un appalto indetto mediante pubblicazione del relativo bando, ed inoltre dev'essere stato aggiudicato nel rispetto di quanto disposto dalle direttive ad esso applicabili. Le disposizioni delle direttive si applicano al subappalto a terzi soltanto qualora il capocommessa sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice a termini delle direttive.

Se il valore complessivo del contratto non raggiunge le soglie fissate le direttive 92/50/CEE e 93/37/CEE non si applicano. Ciononostante il comune deve rispettare il diritto comunitario nell'aggiudicazione dei contratti, in particolare comportandosi conformemente al principio di non discriminazione sancito dal trattato CE.

(1) GU L 209 del 24.7.1992.

(2) GU L 199 del 9.8.1993.

(3) GU L 328 del 28.11.1997.