INTERROGAZIONE SCRITTA E-0869/01 di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione. Contingente per le patate.
Gazzetta ufficiale n. 340 E del 04/12/2001 pag. 0110 - 0111
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0869/01 di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione (22 marzo 2001) Oggetto: Contingente per le patate L'accordo concluso tra l'Unione europea e il Regno del Marocco stabilisce un contingente di 120 tonnellate metriche di patate per l'esportazione nell'Unione europea a dazio zero (senza tariffa doganale). I dati Intrastat non possono essere ottenuti in tempo reale, motivo per cui è impossibile sapere se il contingente viene superato e applicare il relativo dazio. Alla luce di quanto soprammenzionato, quali provvedimenti ha la Commissione adottato per controllare in tempo reale le importazioni di prodotti come la patata (e altri) provenienti da paesi terzi in date determinate e concrete in cui sono consegnati senza dazio, grazie a degli accordi preferenziali? Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione (7 giugno 2001) Come indicato dall'onorevole parlamentare l'accordo d'associazione tra la Comunità ed il Regno del Marocco prevede, nel suo Protocollo 1, l'importazione nella Comunità, dal 1o dicembre al 30 aprile, di patate novelle provenienti dal Marocco in esenzione dai dazi doganali. Tale concessione tariffaria si applica entro il limite di un contingente tariffario di 120 000 tonnellate. L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio, del 9 aprile 2001(1), che fissa le modalità di gestione dei contingenti tariffari e dei quantitativi comunitari di riferimento per i prodotti che possono beneficiare di preferenze in virtù di accordi con taluni paesi mediterranei e che abroga i regolamenti (CE) n. 1981/94(2) e (CE) n. 934/95(3), prevede che tale contingente tariffario debba essere gestito dalla Commissione secondo l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali. Tale sistema di gestione dei contingenti tariffari è definito negli articoli dal 308a al 308c del regolamento della Commissione (CEE) n. 2454/93, recante talune disposizioni d'applicazione del Codice doganale comunitario. Conformemente a tali disposizioni gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le richieste valide per usufruire di un contingente tariffario, tenendo conto dei dati provenienti da ogni dichiarazione presentata in dogana per l'immissione in libera pratica. Nei limiti permessi dalla disponibilità del relativo contingente tariffario, la Commissione assegna una quota della quantità richiesta. La priorità è stabilita conformemente all'ordine cronologico delle date d'accettazione delle dichiarazioni per l'immissione in libera pratica. Se le quantità richieste perché siano prelevate da un contingente tariffario superano la quantità disponibile, l'assegnazione si effettua proporzionalmente alle quantità richieste. In tal modo la Commissione si assicura che il volume iniziale del contingente tariffario non sia oltrepassato. Ai fini di una maggior trasparenza, la base dati della Commissione per la gestione dei contingenti tariffari è, in quanto parte del Tariff Data Dissemination System, disponibile sul server Europa della Commissione al seguente indirizzo: http://europa.eu.int/comm/taxation_customs/dds/es/home.htm Sul sito è possibile consultare il saldo di ogni contingente tariffario applicabile nell'anno in corso e durante gli ultimi due anni. Tali informazioni sono quotidianamente aggiornate a seguito delle assegnazioni di contingenti tariffari che avvengono in ogni giorno lavorativo. (1) GU L 109 del 19.4.2001. (2) Regolamento (CE) n. 1981/94 del Consiglio del 25 luglio 1994 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti originari dell' Algeria, di Cipro, dell' Egitto, della Giordania, di Israele, di Malta, del Marocco, dei Territori occupati, della Tunisia e della Turchia e modalità di proroga o di adattamento dei suddetti contingenti; GU L 199 del 2.8.1994. (3) Regolamento (CE) n. 934/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantità di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, d'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco, e della Cisgiordania e della striscia di Gaza, GU L 96 del 28.4.1995.