92001E0587

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0587/01 di Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) alla Commissione. Rifiuto di assegnare appartamenti in affitto a cittadini/e stranieri/e a Berlino.

Gazzetta ufficiale n. 261 E del 18/09/2001 pag. 0153 - 0154


INTERROGAZIONE SCRITTA P-0587/01

di Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) alla Commissione

(21 febbraio 2001)

Oggetto: Rifiuto di assegnare appartamenti in affitto a cittadini/e stranieri/e a Berlino

La Gemeinnützige Siedlungs- und Wohnungsbaugesellschaft Berlin GmbH (GSW), organismo di pubblica utilità di proprietà del Land Berlino, ha respinto la richiesta di una coppia iraniana di affittare un appartamento con la motivazione che essa conclude soltanto contratti di lunga durata, e pertanto non possono essere prese in considerazione le persone che dispongono di un permesso di soggiorno per la Repubblica Federale tedesca di durata limitata.

Ritiene la Commissione che sia compatibile con il principio della libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea il fatto che cittadini/e stranieri/e, in possesso di un permesso di soggiorno valido, non ottengano il diritto all'abitazione nella Repubblica Federale in quanto si trovano nel paese soltanto per un certo periodo?

In caso negativo, quali proposte intende presentare la Commissione al governo federale affinché esso garantisca il rispetto del principio della libertà di circolazione nella Repubblica Federale tedesca?

Ritiene la Commissione che rifiutare il diritto all'abitazione in un paese membro dell'UE a persone in possesso di un legale permesso di soggiorno sia compatibile con l'articolo 13 del trattato istitutivo dell'Unione europea?

In caso affermativo, come giustifica tale posizione?

Ritiene la Commissione che rifiutare il diritto all'abitazione in un paese membro dell'UE a persone in possesso di un legale permesso di soggiorno sia compatibile con gli articoli 21 e 45 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione?

In caso affermativo, come giustifica tale posizione?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(10 aprile 2001)

Stando all'informazione fornita dall'onorevole parlamentare, il rifiuto di affittare un alloggio sociale a cittadini di un paese terzo nel caso di specie era motivato dal fatto che il permesso di soggiorno di cui disponevano i richiedenti aveva una durata limitata.

In base alla legislazione comunitaria vigente, non esiste uno strumento che disciplini l'accesso di cittadini di paesi terzi ad alloggi di proprietà pubblica(1). Nell'ottobre 1999, il Consiglio europeo di Tampere ha ribadito che l'Unione deve garantire un trattamento equo ai cittadini di paesi terzi che risiedono legalmente sul territorio degli Stati membri. Una politica più energica di integrazione dovrebbe prefiggersi di dare loro diritti e obblighi comparabili a quelli dei cittadini dell'Unione. Essa dovrebbe anche contrastare qualsiasi discriminazione nella vita economica, sociale e culturale, oltre a elaborare provvedimenti contro il razzismo e la xenofobia. Il perseguimento di questo obiettivo figura tra le misure legislative riprese dalla Commissione nella sua comunicazione al Parlamento e al Consiglio del marzo 2000 sul quadro di controllo per esaminare i progressi compiuti nella creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia(2).

Le proposte alle quali la Commissione fa riferimento comprendono misure sull'ammissione, nonché sui diritti e gli obblighi di gruppi specifici di cittadini di paesi terzi (residenti di lunga durata, lavoratori autonomi e dipendenti, studenti ). Questi strumenti si prefiggono di garantire una parità di trattamento fra cittadini di paesi terzi e cittadini dello Stato membro di accoglienza, in un'ampia serie di ambiti, tra cui l'accesso all'alloggio. I diritti dei cittadini di paesi terzi varieranno in funzione della durata del loro soggiorno, per concedere diritti più ampi a coloro che risiedono nell'Unione da lungo tempo. Ciò è in linea con gli obiettivi definiti a Tampere e anche con l'idea propugnata dalla Commissione nella sua comunicazione del novembre 2000 sulla politica comunitaria in materia di immigrazione(3), secondo cui i diritti concessi ai cittadini di paesi terzi dovrebbero crescere in funzione della durata della loro permanenza.

Per quel che riguarda l'articolo 13 del trattato CE, esso permette alla Comunità di prendere gli opportuni provvedimenti per combattere le discriminazioni, ma non ha un effetto diretto. Esso non conferisce pertanto diritti che i singoli individui possano rivendicare dinanzi ai giudici nazionali o alla Corte di giustizia.

La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea(4), proclamata al Consiglio europeo di Nizza, è uno strumento che permette di verificare il rispetto dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni e degli Stati membri, qualora agiscano nell'ambito della legislazione dell'Unione. In mancanza di una legislazione comunitaria che disciplini specificamente l'accesso di cittadini di paesi terzi ad abitazioni sociali, la prassi criticata in Germania non può ritenersi in contrasto con le disposizioni della Carta.

(1) Ad eccezione dei membri della famiglia di un cittadino dell'Unione che si sia avvalso del suo diritto di libera circolazione, i quali abbiano la nazionalità di un paese terzo.

(2) COM(2000) 167 def.; per l'aggiornamento nel secondo semestre del 2000 si veda la comunicazione COM(2000) 782 def.

(3) COM(2000) 757 def.

(4) GU C 364 del 18.12.2000.