92001E0461

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0461/01 di Rosemarie Müller (PSE) alla Commissione. Divieto dell'utilizzo dello stagno tributile (TBT).

Gazzetta ufficiale n. 235 E del 21/08/2001 pag. 0209 - 0210


INTERROGAZIONE SCRITTA P-0461/01

di Rosemarie Müller (PSE) alla Commissione

(13 febbraio 2001)

Oggetto: Divieto dell'utilizzo dello stagno tributile (TBT)

Gli scienziati sono unanimi nell'affermare che lo stagno tributile (TBT) agisce quale potente perturbatore endocrino danneggiando il sistema ormonale di uomini e animali. Ciononostante, tale sostanza chimica continua ad essere impiegata quale sostanza biocida contro le alghe nelle vernici utilizzate per gli scafi delle navi nonché quale conservante per i tessuti pesanti. L'Organizzazione marittima internazionale (IMO) si sta attivando per ottenere il divieto dell'utilizzo dello stagno tributile a livello mondiale, che dovrebbe entrare in vigore già a decorrere dal 1o gennaio 2003. Per il momento almeno uno Stato membro dell'Unione europea ha annunciato, e comunicato alla Commissione, l'intenzione di interdire tale sostanza a livello nazionale a partire dal 2001.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere se appoggia l'obiettivo di imporre un divieto dell'utilizzo dello stagno tributile a livello mondiale a decorrere dal 1o gennaio 2003? In considerazione della durata della procedura legislativa e del periodo transitorio a livello di Unione europea, non ritiene necessario presentare fin d'ora una proposta legislativa concernente il divieto dell'utilizzo del TBT?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(5 aprile 2001)

I rischi rappresentati per l'ambiente marino dai composti organostannici, in particolare dallo stagno tributile (TBT), sono ampiamente riconosciuti. La Commissione è quindi pienamente favorevole all'imposizione di un divieto a livello mondiale dell'utilizzo di composti organostannici con funzione di biocidi nei sistemi antivegetativi delle navi a decorrere dal 1o gennaio 2003, come proposto dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO).

In ambito comunitario la commercializzazione e l'impiego del TBT in vernici antivegetative utilizzate per le navi è oggetto delle restrizioni di cui alla direttiva 1999/51/CE della Commissione, del 26 maggio 1999(1), che adegua per la quinta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE del 27 luglio 1996(2) concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (stagno, PCP e cadmio). In base a tali restrizioni il TBT può essere utilizzato in vernici antivegetative su imbarcazioni di lunghezza superiore a 25 metri solamente nel caso in cui il sistema antivegetativo consenta un rilascio controllato del TBT. È altresì vietato l'impiego su imbarcazioni di lunghezza inferiore a 25 metri e su imbarcazioni utilizzate nelle vie di navigazione interna e nei laghi del territorio comunitario. Al momento dell'adozione della direttiva 1999/51/CE la maggior parte degli Stati membri ha tuttavia deciso di attendere la decisione dell'IMO di vietare il TBT a livello mondiale prima di interdire a sua volta tale sostanza a livello comunitario. Un divieto unilaterale non è stato giudicato efficace per le navi di alto mare. Alla luce di tutto ciò la direttiva prevede un riesame delle disposizioni sul TBT entro il 1o gennaio 2003.

La Commissione segue con attenzione gli sviluppi in seno all'IMO, in particolare i preparativi per la conferenza diplomatica dell'ottobre 2001 nel corso della quale è attesa la decisione di vietare l'utilizzo del TBT a livello mondiale. In seguito a tale decisione la Commissione elaborerà immediatamente una propria direttiva atta ad adeguare al progresso tecnico la direttiva 76/769/CEE. Tale direttiva seguirebbe le procedure del comitato e potrebbe essere conclusa in tre sei mesi. Questo lascerebbe agli Stati membri, prima del 1o gennaio 2003, il tempo sufficiente per recepire le disposizioni a livello nazionale.

Per quanto riguarda l'impiego di sostanze organiche a base di stagno per il trattamento dei tessili, la Commissione inviterà gli Stati membri a presentare tutte le informazioni disponibili sui possibili rischi legati a tale utilizzo. La questione potrà essere successivamente discussa con altri Stati membri in seno al gruppo di lavoro sulle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso, istituito nel quadro della direttiva 76/769/CEE. Una volta completate le discussioni e le valutazioni necessarie, la Commissione, se del caso, proporrà l'introduzione di restrizioni a tali impieghi.

(1) GU L 142 del 5.6.1999.

(2) GU L 262 del 27.9.1976.