92001E0445

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0445/01 di Niels Busk (ELDR) alla Commissione. Lista nera.

Gazzetta ufficiale n. 318 E del 13/11/2001 pag. 0051 - 0052


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0445/01

di Niels Busk (ELDR) alla Commissione

(16 febbraio 2001)

Oggetto: Lista nera

Nella risposta alla mia interrogazione n. P-3153/00(1) la Commissione afferma che gli operatori economici che rappresentano un rischio di scarsa affidabilità possono essere iscritti in un apposito registro.

Come può la Commissione far coincidere così il concetto di decisione definitiva adottata da un'autorità amministrativa con le consuete garanzie giuridiche secondo cui ognuno è innocente finché la colpa non sia stata riconosciuta o un tribunale non abbia pronunciato un verdetto di condanna?

(1) GU C 151 E del 22.5.2001, pag. 81.

Risposta data dalla sig.ra Schreyer in nome della Commissione

(4 aprile 2001)

La Commissione osserva che le misure previste dalla regolamentazione comunitaria possono essere adottate soltanto nel rispetto di alcuni principi. In generale, i principi di presunzione d'innocenza e di colpevolezza si applicano principalmente in materia penale. Il sistema delle liste nere cui fa riferimento l'onorevole parlamentare costituisce uno strumento che mette in atto prerogative amministrative.

La Commissione ricorda che il regolamento (CE) n. 1469/95 del Consiglio del 22 giugno 1995 relativo ai provvedimenti da prendere nei confronti di taluni beneficiari di operazioni finanziate dal Fondo europeo d'orientamento e di garanzia agricola (FEAOG), sezione garanzia(1) e il regolamento (CE) n. 745/96 della Commissione, del 24 aprile 1996 recante relative modalità d'applicazione(2), distinguono due categorie di operatori inaffidabili, a seconda che siano stati oggetto:

- di una decisione definitiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria secondo la quale essi hanno commesso, intenzionalmente o per negligenza grave, un'irregolarità;

- di un primo verbale amministrativo o giudiziario, senza pregiudizio di una sua eventuale modifica o successiva revoca.

Alcune misure adottabili in base ai suddetti regolamenti possono essere applicate alla seconda categoria di operatori (intensificazione dei controlli delle operazioni, misure cautelative come la sospensione dei pagamenti per operazioni in corso o dello svincolo della cauzione). In compenso, la sola vera sanzione prevista, l'esclusione, è possibile soltanto in seguito ad un'irregolarità che sia stata oggetto di una decisione definitiva di un'autorità amministrativa o giudiziaria. Si tratta di una sanzione amministrativa e non penale che presuppone il pieno rispetto di determinate condizioni, in particolare l'audizione preventiva e il diritto d'appello dell'operatore interessato, conformemente alla legislazione nazionale dello Stato membro competente.

(1) GU L 145 del 29.6.1995.

(2) GU L 102 del 25.4.1996.