92001E0380

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0380/01 di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione. Libertà di stabilimento nei Paesi Bassi.

Gazzetta ufficiale n. 187 E del 03/07/2001 pag. 0221 - 0222


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0380/01

di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione

(15 febbraio 2001)

Oggetto: Libertà di stabilimento nei Paesi Bassi

Un installatore diplomato tedesco di impianti di refrigerazione intendeva stabilirsi nei Paesi Bassi per esercitarvi la sua professione. In tale contesto presentava domanda di esenzione dal cosiddetto esame CFK prescritto nei Paesi Bassi, domanda bocciata adducendo i peculiari requisiti della formazione olandese mldr In proposito non si è fatta alcuna esplicita menzione del suo diploma anche dietro sollecito dell'LGH. Ciò premesso,

1. Come valuta la Commissione il succitato caso alla luce della libertà di stabilimento?

2. Quali provvedimenti si ripromette la Commissione di adottare allorquando constata che le autorità olandesi hanno disatteso l'obbligo di garantire la libertà di stabilimento?

Risposta del sig. Bolkestein in nome della della Commissione

(26 marzo 2001)

Trattandosi del riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali, la profeessione di installatore di sistemi di raffreddamento è coperta dalla direttiva 1999/42/CE frl Parlamento e del Consiglio, del 7 giugno 1999, che istituisce un meccanismo di riconoscimento dei diplomi per le attività professionali contemplate dalle direttive di liberalizzazione e recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento dei diplomi(1) nella misura in cui rientra nella costruzione di macchine e forniture elettriche.

Secondo i termini dell'articolo 4 della direttiva, che riporta senza modifiche la corrispondente disposizione della direttiva 64/427/CEE del Consiglio, del 7 luglio 1964, relativa alle modalità delle misure transitorie nel campo delle attività non salariate di trasformazione inerenti alle classi 23-40 C.I.T.I. (Industria ed artigianato)(2) ora abrogata, gli Stati membri che subordinano l'accesso all'attività in questione o il suo esercizio al possesso di conoscenze ed attitudini generali o particolari accettano come prova sufficiente di dette conoscenze ed attitudini l'esercizio di detta attività in un altro Stato membro durante un certo periodo (di massima sei anni) come indipendente o in qualità di dirigente aziendale.

Previo recepimento integrale della direttiva (il termine di recepimento è fissato al 31 luglio 2001) i professionisti che non soddisfano le condizioni di esperienza professionale di cui all'articolo 4 potranno altresi' chiedere il riconoscimento del loro diploma, certificato o altro titolo secondo le condizioni dell'articolo 3 della direttiva.

Da quanto precede risulta che la direttiva 1999/42/CE non consente attualmente di chiedere il riconoscimento dei titoli di formazione. Tuttavia, sulla base degli articoli 43 e 49 (ex articoli 52 e 59) del trattato CE come sono interpretati dalla Corte dei giustizia (sentenza Vlassopoulou) gli Stati membri devono fin d'ora prendere in considerazione i titoli di formazione acquisiti in un altro Stato membro ed effettuare un esame comparativo tra i titoli acquisiti dal migrante nel paese di origine e quello richiesto nello Stato membro di accoglienza. Se qualsiasi discriminazione esclusivamente a motivo dell'origine del diploma è vietata dagli articoli 43 e 49 del trattato CE, detti articoli non comportano per contro, contrariamente alla direttiva citata, obblighi precisi per quanto attiene al risultato di detto esame comparativo.

In mancanza di informazioni più precise in merito all'esperienza professionale del cittadino in questione e sui motivi del rifiuto della sua richiesta, la Commissione non è in grado di valutare la conformità al diritto comunitario della decisione presa.

Trattandosi delle misure previste dalla Commissione, occorre ricordare che la procedura del ricorso per infrazione di cui all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE è consona quando la legislazione nazionale di uno Stato membro non è conforme al diritto comunitario oppure quando, anche in presenza di una legislazione conforme, è stabilita una prassi amministrativa

costante contraria al diritto comunitario. Per contro, la Commissione non è in grado di risolvere direttamente dei casi individuali. Né la Commissione né la Corte di giustizia hanno il potere di annullare una decisione emanante da una autorità nazionale né d'imporre ad uno Stato membro di risarcire dei privati. Soltanto i tribunali nazionali sono competenti in materia. Tuttavia, per facilitare la risoluzione informale di casi singoli è stata creata una rete di contatti nazionali.

(1) GU L 201 del 31.7.1999.

(2) GU 117 del 23.7.1964.