INTERROGAZIONE SCRITTA P-0342/01 di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione. Contributo comunitario ad infrastrutture turistiche in Valsesia e sul Monterosa.
Gazzetta ufficiale n. 350 E del 11/12/2001 pag. 0015 - 0016
INTERROGAZIONE SCRITTA P-0342/01 di Reinhold Messner (Verts/ALE) alla Commissione (6 febbraio 2001) Oggetto: Contributo comunitario ad infrastrutture turistiche in Valsesia e sul Monterosa Rispondendo alla nostra interrogazione P-3610/00(1), la Commissione ha dichiarato che non era a conoscenza della situazione descritta e che avrebbe preso le opportune misure al fine di raccogliere informazioni dettagliate al riguardo e garantire il rispetto della normativa comunitaria. Ora, in merito al contributo comunitario di 4,943 miliardi per il collegamento funiviario intervallivo Valsesia-Valle di Gressoney, tale contributo è stato erogato nella misura del 60 % e la parte rimanente dovrebbe essere erogata ad avvenuto collaudo dell'impianto. Detto contributo è stato in realtà utilizzato anche per l'apertura di una strada che sale fino a quota 2500mt, strada realizzata senza le dovute autorizzazioni e sulla quale il Comitato per la difesa del Monterosa ha esposto regolare denuncia alle Autorità competenti (senza ottenere alcuna risposta in merito). Non ritiene la Commissione necessario sospendere il pagamento della parte restante del contributo comunitario fino a completamento della procedura d'indagine, in relazione in particolare alla tutela preventiva del Sito di Interesse Comunitario interessato dal progetto in questione? (1) GU C 163 E del 6.6.2001, pag. 179. Risposta complementare data dal sig. Barnier in nome della Commissione (28 giugno 2001) Secondo le informazioni ricevute dalle autorità della Regione Piemonte, non esistono procedure giudiziarie in corso relative al progetto in questione. La realizzazione della strada a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare è stata autorizzata dalla Direzione Economia Montana e Foreste, Settore Gestione Proprietà Forestali Regionali e Vivaistiche(1) e dalla Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica, Settore Gestione Beni Ambientali(2) della Regione Piemonte. La Commissione precisa che, in base a tali autorizzazioni, alla conclusione dei lavori della teleferica il tracciato stradale, che è temporaneo e necessario all'esecuzione di tali lavori, sarà ricoperto da un manto erboso e la parte iniziale sarà rimboschita con l'impianto di faggi. Per quanto riguarda il progetto di funivia nel sito di importanza comunitaria proposto in virtù della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche(3), al quale l'onorevole parlamentare fa riferimento nella sua precedente interrogazione scritta P-3610/00(4), la Commissione ha aperto un'indagine di propria iniziativa e ha inviato una richiesta di informazioni alle autorità italiane, che non hanno ancora risposto. L'articolo 6 della suddetta direttiva prevede misure di protezione per le zone speciali di conservazione. Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, della direttiva, tali misure si applicano anche ai siti di importanza comunitaria selezionati, sulla base del progetto di elenco dei siti, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2. Attualmente non sono stati selezionati siti di importanza comunitaria, né è stato adottato un elenco di tali siti. Per quanto riguarda comunque i siti proposti, in particolare se contengono specie e habitat prioritari, gli Stati membri sono tenuti a procedere in modo tale da non compromettere il conseguimento dei fini della direttiva. Anche in mancanza di un elenco comunitario di specie e habitat protetti, si consiglia agli Stati membri di astenersi almeno da attività che possano causare il deterioramento di un sito proposto. Se nella fattispecie la Commissione venisse a conoscenza di una violazione di una legge comunitaria, in quanto guardiana dei trattati CE essa non esiterebbe ad adottare tutti i provvedimenti necessari, ivi compreso l'eventuale ricorso alle procedure di infrazione di cui all'articolo 226 (ex articolo 169) del trattato CE. (1) Decisione n. 370 dell'11 aprile 2000. (2) Decisione n. 37 del 31 marzo 2000. (3) GU L 206 del 22.7.1992. (4) GU C 163 E del 6.6.2001.