92001E0147

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0147/01 di Vincenzo Lavarra (PSE) alla Commissione. Rischio amianto allo stabilimento Fibronit di Bari.

Gazzetta ufficiale n. 187 E del 03/07/2001 pag. 0195 - 0196


INTERROGAZIONE SCRITTA P-0147/01

di Vincenzo Lavarra (PSE) alla Commissione

(23 gennaio 2001)

Oggetto: Rischio amianto allo stabilimento Fibronit di Bari

Considerando che l'UE ritiene prioritarie le politiche di promozione della qualità della vita urbana e, più in generale, di protezione dell'ambiente, di difesa della salute dei cittadini e di tutela della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro;

considerando che il comune di Bari intende rendere edificabile l'area occupata dall'ex stabilimento industriale Fibronit, attualmente dismesso; considerando l'altissimo tenore di amianto e di materiali inquinanti presenti nell'area ex industriale nelle strutture ancora esistenti, compreso il sottosuolo;

considerando che la rimozione dell'immobile industriale ex Fibronit, situato in pieno centro urbano a cavallo dei popolosi quartieri San Pasquale e Japigia, e la successiva edificazione provocherebbero una pericolosissima dispersione nell'ambiente di polveri di amianto, con conseguenze negative per la salute dei residenti e dei lavoratori impiegati in tale lavoro;

considerando le diverse prese di posizione contrarie all'iniziativa espresse non solo da diverse forze politiche e da comitati di cittadini, ma anche da esponenti del mondo accademico, sanitario ed ambientale che indicano come meno pericolosa, e quindi preferibile, la trasformazione dell'area in parco pubblico, mediante semplice messa in sicurezza permanente in situ evitando, quindi, la rimozione fisica dei residui di amianto presenti in loco;

si chiede alla Commissione:

1. quali iniziative ha intrapreso, o intende intraprendere, l'UE per il monitoraggio e la bonifica dei siti industriali con elevata presenza di amianto;

2. quali indirizzi di intervento l'UE ritiene preferibile adottare in casi di bonifica dall'amianto di siti industriali in zone urbane, come quello in questione;

3. se, in base alla conoscenze acquisite, non siano preferibili interventi che evitino la rimozione e movimentazione di ingenti quantitativi di amianto.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(6 marzo 2001)

La legislazione comunitaria affronta in diversi modi i rischi relativi all'amianto.

Le misure relative alla protezione dei lavoratori esposti alle polveri di amianto o provenienti da materiali contenenti amianto figurano nella direttiva 83/477/CEE del Consiglio, del 19 settembre 1983, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro(1). La direttiva 87/217/CEE del Consiglio, del 19 marzo 1987, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto(2), ha introdotto misure generali relative all'uso dell'amianto e al suo smaltimento. I rifiuti contenenti amianto devono invece essere trattati in conformità della direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi(3), abrogata e sostituita dalla direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi(4). Le direttive citate contengono prescrizioni generali in materia di gestione dei rifiuti pericolosi. Inoltre, la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, modificata dalla direttiva 91/156/CEE(5) impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che i rifiuti siano recuperati o smaltiti senza mettere in pericolo la salute delle persone e senza utilizzare metodi e processi che potrebbero arrecare danno all'ambiente.

L'articolo 3 della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(6) impone che si provveda affinché sia evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività ed il sito stesso sia ripristinato in modo soddisfacente. Essa si applica a una certa categoria di attività industriali caratterizzate potenzialmente molto inquinanti, tra cui gli impianti per la produzione di amianto e di prodotti a base di amianto. Gli impianti autorizzati anteriormente all'ottobre 1999 devono operare nel rispetto delle disposizioni della direttiva a partire dall'ottobre 2007. Un impianto già dismesso, come quello della società Fibronit, non rientra invece nel campo di applicazione della direttiva.

In ogni caso non esiste alcun atto legislativo comunitario che tratti specificamente della decontaminazione di siti industriali che presentano livelli elevati di amianto o della decisione di rimuovere o meno l'amianto dagli edifici. Spetta quindi agli Stati membri, nei limiti imposti dagli atti legislativi comunitari sopramenzionati, decidere in che modo gestire i problemi dell'amianto contenuto in strutture esistenti.

(1) GU L 263 del 24.9.1983.

(2) GU L 85 del 28.3.1987.

(3) GU L 84 del 31.3.1978.

(4) GU L 377 del 31.12.1991.

(5) GU L 78 del 26.3.1991.

(6) GU L 257 del 10.10.1996.