92001E0072(01)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0072/01 di Elisabeth Jeggle (PPE-DE) alla Commissione. Possibili misure UE a sostegno dell'agricoltura colpita dalla crisi dell'ESB.

Gazzetta ufficiale n. 093 E del 18/04/2002 pag. 0002 - 0003


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0072/01

di Elisabeth Jeggle (PPE-DE) alla Commissione

(22 gennaio 2001)

Oggetto: Possibili misure UE a sostegno dell'agricoltura colpita dalla crisi dell'ESB

L'ESB è all'origine del forte calo della domanda di prodotti di carne bovina di ogni tipo; questo calo rende ancor più critica la situazione del reddito degli agricoltori e compromette addirittura la sopravvivenza di talune aziende. Tali considerazioni valgono anche per i macelli.

Ciò premesso, rivolgiamo alla Commissione i seguenti quesiti:

1. Conformandosi alle richieste dell'UE, la Germania sta per effettuare dei test per accertare la presenza del prione dell'ESB su tutti i capi di bestiame di sesso femminile con più di 30 mesi di vita e destinati al riacquisto da parte dell'Ue. Nel caso in cui l'esito dei test fosse negativo, ritiene possibile la Commissione far scattare gli interventi?

2. Per quanto concerne l'ammissione dei bovini all'intervento, l'Istituto federale tedesco per l'agricoltura e l'alimentazione ha avanzato richeste che non sembra possano essere accolte. Ritiene possibile la Commissione orientare di più sul concetto di commestibilità i criteri relativi all'ammissione delle carni all'intervento? Inoltre, è possibile avviare, almeno in via provvisoria, la procedura dell'intervento per i bovini con più di 24 mesi di vita?

3. Ritiene possibile la Commissione portare al livello dei bovini adulti, cioè a DM 129, il premio generale di abbattimento, di DM 65, previsto per i vitelli con 1 fino a 7 mesi di vita e con un peso inferiore a 159,6 kg?

4. Esiste la possibilità di versare agli allevatori del settore dell'ingrasso un premio pari al premio speciale per i bovini maschi, per il fatto di non occupare spazi (estensivizzazione), e allentare cosí la pressione sul mercato?

5. Quali azioni sta prendendo la Commissione per accrescere la consapevolezza in merito all'origine e alla trasmissione dell'ESB? Partecipa essa allo sviluppo di test sugli animali vivi? Esiste un calendario?

6. L'eliminazione delle farine animali ha determinato un forte incremento della domanda di proteine vegetali. E' possibile per il 2001 adottare una regolamentazione derogatoria che consenta alle aziende zootecniche di coltivare per il proprio consumo, nelle proprie superfici a maggese, piante proteiche in quantità corrispondente alla media annuale di produzione delle loro mandrie?

7. L'interruzione degli abbattimenti implica la possibilità che non venga rispettato il coefficiente di densità di 2,0 UBA/ha. Che riscontro ha ciò nel volume dei premi per capo di bestiame e nei premi di estensivizzazione dei programmi agricoli?

Risposta complementaredata dal sig. Fischler in nome della Commissione

(11 ottobre 2001)

1. Il regolamento (CE) n. 2777/2000 della Commissione, del 18 dicembre 2000, che istituisce misure eccezionali di sostegno del mercato delle carni bovine(1), stabilisce che tutti i capi di bestiame (maschi e femmine) di età superiore a 30 mesi debbano essere sottoposti al test della BSE (encefalopatia spongiforme bovina) e che il test debba dare esito negativo prima che le loro carni possano essere immesse nella catena alimentare. Solo gli animali appartenenti alla categoria C (manzi) possono essere di età superiore a 30 mesi e al tempo stesso essere ammissibili al regime degli acquisti d'intervento, naturalmente a condizione che l'esito del test sia negativo.

Va osservato tuttavia che il regolamento (CE) n. 690/2001 della Commissione, del 3 aprile 2001, relativo a misure speciali di sostegno del mercato nel settore delle carni bovine(2), prevede un regime speciale di acquisto per gli animali di età superiore a 30 mesi che non sono ammissibili per i normali acquisti d'intervento. Ancora una volta, il regime accetta solo carni di animali per i quali il test sia risultato negativo.

2. Unicamente le carni bovine che vengono dichiarate idonee al consumo umano, conformemente alla legislazione veterinaria e sanitaria della Comunità, possono essere accettate ai fini degli acquisti d'intervento.

La Commissione non intende aprire il regime d'intervento per i tori più vecchi dato che il sostegno del mercato è considerato più efficace se si acquistano animali più giovani, tenuto conto del limite assoluto imposto sulla percentuale d'intervento dal Consiglio.

3. Il premio per la macellazione di vitelli è previsto nel regolamento di base (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(3) e può essere modificato solo in quel contesto. Tale premio è stato fissato come parte integrante della compensazione per le riduzioni di prezzo concordate in virtù dell'Agenda 2000. Poiché i prezzi nel settore delle carni di vitello sono stati a lungo nettamente più elevati rispetto al livello previsto nell'Agenda 2000, sarebbe quindi difficile giustificarne un aumento.

4. Anche le modifiche delle norme fondamentali relative ai premi per animali maschi rientrano nella sfera di competenza del Consiglio. Quest'ultimo ha recentemente approvato alcuni adeguamenti in modo da ottenere a medio termine un migliore equilibrio di mercato nella Comunità; la proposta dell'onorevole parlamentare, tuttavia, non figura tra le modifiche concordate.

5. E' in corso un vasto programma di sorveglianza in grado di fornire un panorama più chiaro dell'impatto della BSE a livello comunitario; esso prevede che tutti i capi di bestiame adulti macellati per il consumo umano debbano essere sottoposti al test BSE e che, in caso di decesso in un'azienda agricola, tutti gli animali adulti debbano essere sottoposti a test durante un periodo di un anno. Il programma è stato reso possibile grazie allo sviluppo dei test rapidi della BSE, che sono stati valutati dalla Commissione. Al momento è in atto una seconda valutazione.

La Commissione finanzia inoltre diversi progetti di ricerca nell'ambito del Quinto Programma quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico. Come si indica nella Comunicazione sulle attività di ricerca in Europa in materia di encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), adottata il 12 giugno 2001 dalla Commissione(4), il 31 maggio 2001 è stato indetto un bando di concorso ad hoc per la presentazione di proposte. Lo sviluppo di test in vivo per la diagnosi preclinica è una delle quattro aree prioritarie definite dal bando di concorso.

6. Nel marzo 2001 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento la propria analisi circa le conseguenze del divieto di adoperare farine animali sulla crescente domanda di proteine vegetali. La Commissione ritiene che non vi sia alcun problema di approvvigionamento di proteine vegetali nel 2001, tenuto conto delle disponibilità sia sul mercato comunitario che su quello mondiale. Del resto, essa ha concluso che consentire il riutilizzo delle terre messe a riposo per la produzione di proteine vegetali renderebbe meno efficace il ritiro obbligatorio in quanto strumento di controllo della produzione, rischiando così di complicare la posizione della Comunità in occasione di futuri dibattiti sulla componente agricola nel quadro dell'organizzazione mondiale del commercio.

7. Il regolamento (CE) n. 192/2001 della Commissione, del 30 gennaio 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2342/1999 recante modalità d'applicazione dei regimi di premi nel settore delle carni bovine(5), prevede misure di deroga che dovrebbero risolvere il problema a breve termine dell'aumento del coefficiente di densità provocato dall'accumulo di animali destinati al macello o all'esportazione.

(1) GU L 321 del 19.12.2000.

(2) GU L 95 del 5.4.2001.

(3) GU L 160 del 26.6.1999.

(4) COM(2001) 323 def.

(5) GU L 29 del 31.1.2001.