INTERROGAZIONE SCRITTA E-4100/00 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione. Discriminazione linguistica nell'Unione europea.
Gazzetta ufficiale n. 174 E del 19/06/2001 pag. 0233 - 0233
INTERROGAZIONE SCRITTA E-4100/00 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione (10 gennaio 2001) Oggetto: Discriminazione linguistica nell'Unione europea Alla vigilia dell'Anno europeo delle lingue, taluni organismi europei esigono sempre più apertamente che i candidati siano di madrelingua inglese. In tal modo vengono chiaramente discriminati i candidati che parlano altre lingue. L'inglese sta acquisendo, a torto, lo status di lingua ufficiale dominante. Un esempio lampante della discriminazione nei confronti dei non anglofoni è costituito da un avviso di posto vacante del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa. Questo organo di coordinamento cerca, per il suo ufficio di Bruxelles, un responsabile dell'informazione che sia di madrelingua inglese. Altre offerte di lavoro confermano purtroppo che non si tratta di un caso isolato. Nei settimanali European Voice e The Bulletin appaiono regolarmente avvisi di posto vacante di imprese e organizzazioni non governative che prevedono il requisito dell'inglese quale madrelingua. Il criterio della madrelingua viola il principio della non discriminazione nell'assunzione di personale nei paesi dell'Unione europea. Chi non è di madrelingua inglese è escluso fin dall'inizio dalla procedura di selezione, anche se ha un'eccellente padronanza dell'inglese. A quanto pare, i candidati che parlano altre lingue non vengono più presi in considerazione per determinate funzioni, e ciò alla vigilia dell'Anno europeo delle lingue. La Commissione ritiene che fissare il requisito dell'inglese quale madrelingua ai fini dell'assunzione di personale nei paesi dell'Unione europea costituisca una violazione del principio di non discriminazione? In caso affermativo, quali iniziative intende adottare per porre termine a tale discriminazione linguistica? In caso negativo, quali argomenti adduce per conciliare tale requisito con il principio di non discriminazione? Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione (21 febbraio 2001) Le regole comunitarie riguardanti la libera circolazione dei lavoratori vietano non soltanto le discriminazioni palesi basate sulla cittadinanza, ma anche le discriminazioni occulte che in applicazione di criteri neutri determinano nei fatti lo stesso risultato discriminatorio. Tuttavia non vi è alcuna discriminazione nel caso in cui le condizioni relative alle conoscenze linguistiche vengano richieste in considerazione del tipo di lavoro da svolgere(1). In determinate situazioni, potrebbe pertanto risultare giustificata la richiesta a un candidato ad un posto di lavoro, di conoscenze linguistiche di livello particolarmente elevato. Peraltro, l'impossibilità di fornire la prova con mezzi diversi dal fatto che una lingua costituisca la lingua madre del candidato, potrebbe essere considerata sproporzionata rispetto all'obiettivo ricercato(2). Le autorità nazionali, ivi comprese quelle giurisdizionali, dello Stato membro interessato, sono tenute a valutare caso per caso in ordine alla compatibilità delle esigenze del datore di lavoro con il diritto comunitario. Per quanto precede, non spetta alla Commissione intervenire nel caso in questione. (1) Cfr. a tale riguardo, per quanto attiene ai lavoratori dipendenti, l'articolo 3, paragrafo 1, ultima frase, del regolamento (CEE) n. 1612/68 (GU L 257 del 19.10.1968). (2) Cfr. a tale riguardo, la sentenza della Corte di giustizia del 6.6.2000 nella causa C-281/98, Angonese, punto 44-ECR2000.