92000E4036

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4036/00 di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio. Comitato 133 (2).

Gazzetta ufficiale n. 261 E del 18/09/2001 pag. 0021 - 0021


INTERROGAZIONE SCRITTA E-4036/00

di Bart Staes (Verts/ALE) al Consiglio

(3 gennaio 2001)

Oggetto: Comitato 133 (2)

Il comitato 133 rappresenta il vero centro di potere e di decisione dell'Unione europea in materia di politica commerciale. Prende nome dall'articolo 133 del trattato di Amsterdam, che prevede l'istituzione di un comitato designato dal Consiglio per assistere la Commissione. Il comitato 133 funge da raccordo tra la Commissione e il Consiglio.

Ogni Stato membro dell'Unione europea dispone di un rappresentante permanente e di un rappresentante sostituto in tale comitato. Questi funzionari adottano importanti decisioni relative a questioni commerciali internazionali quali la guerra delle banane, la disponibilità di farmaci per i paesi poveri e il dazio americano sull'acciaio europeo. Il Consiglio scioglie gli eventuali nodi politici e ratifica le decisioni del comitato. Alcune proposte vengono esaminate solo in seno al comitato e vengono approvate in blocco, senza ulteriore discussione, dal Coreper (i funzionari nazionali presso l'Unione europea).

Viene presentata una relazione sui documenti e le discussioni del comitato 133?

1. In caso affermativo, sono tali relazioni accessibili al pubblico?

2. a) In caso contrario, per quale motivo non viene presentata alcuna relazione sui documenti e le discussioni del comitato 133, alla luce del carattere politico delle decisioni adottate?

b) Intende il Consiglio far sì che, in futuro, sia presentata una relazione sui documenti e le discussioni del comitato 133? Intende il Consiglio far sì altresì che tali relazioni siano accessibili al pubblico? In caso contrario, per quale motivo rifiuta il Consiglio di concedere un diritto di controllo sul processo decisionale politico del comitato 133?

Risposta comune alle interrogazioni scritte E-4034/00, E-4036/00, E-4037/00

(31 maggio 2001)

1. Il Consiglio rammenta che le decisioni concernenti la politica commerciale comune, sono adottate, conformemente all'articolo 133 del trattato, dal Consiglio sulla base di proposte o di raccomandazioni della Commissione.

2. L'articolo 133, al paragrafo 3, stabilisce inoltre che i negoziati che la Commissione è autorizzata dal Consiglio ad aprire nell'ambito della politica commerciale, sono condotti dalla Commissione stessa in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio per assisterla in questo compito e nel quadro delle direttive che il Consiglio può impartirle.

3. All'atto dell'entrata in vigore del trattato di Roma, nel gennaio 1958, il Comitato speciale è stato istituito in applicazione delle disposizioni transitorie dell'articolo 111. Esso era composto da alti funzionari degli Stati membri competenti nel settore della politica commerciale, di norma a livello di Direttore generale. Questa composizione non è stata modificata quando, nel febbraio 1959, è divenuto applicabile l'articolo 113 del trattato di Roma relativo ai principi della politica commerciale comune. Le successive modifiche del trattato non hanno modificato le disposizioni di fondo di questo articolo.

4. Il Comitato (a livello di Alti funzionari) si è riunito di norma una volta al mese. In occasione dell'avvio del Tokyo Round nel 1973, è apparsa la necessità di convocare più frequenti riunioni del Comitato, a volte a scadenze ravvicinate. Ne è conseguita la costituzione del comitato in formazione di supplenti, che si riunisce di norma settimanalmente, mentre il comitato nella formazione di titolari ha conservato la frequenza mensile. Il Comitato 133 (Supplenti) è composto di delegati che, per la maggior parte, sono in servizio presso le Rappresentanze Permanenti degli Stati membri a Bruxelles. Il Consiglio ha istituito anche comitati settoriali (il Comitato 133/Tessili, il Comitato 133/Servizi, il Comitato 133/CECA, il Comitato 133/Reciproco riconoscimento e il Comitato 133/Veicoli a motore).

5. Per quanto riguarda le discussioni in seno al Comitato 133, delle proposte e dei documenti di lavoro presentati dalla Commissione, e quanto ai documenti che registrano i risultati dei lavori interni, si ricorda che l'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio costituisce l'oggetto della decisione del Consiglio 93/731/CE del 20 dicembre 1993, modificata dalle decisioni del Consiglio 96/705/CE del 6 dicembre 1996 e 2000/527/CE del 14 agosto 2000, che stabiliscono i casi in cui deve essere tutelata la segretezza, segnatamente in materia commerciale e industriale.

6. Il Consiglio è consapevole dell'importanza degli interrogativi formulati dal Parlamento europeo per quanto riguarda le procedure decisionali relative alla politica commerciale comune. Tali interrogativi hanno formato oggetto di esame nell'ambito della Conferenza intergovernativa, che ha concluso i suoi lavori in occasione del Consiglio europeo di Nizza. Le modifiche al testo del trattato, convenute dalla Conferenza, non hanno riguardato questo aspetto dell'articolo 133.

7. Il Consiglio, e peraltro la Commissione, informano regolarmente il Parlamento europeo degli aspetti rilevanti di politica commerciale della Comunità e, a norma della procedura cosiddetta Westerterp del 1973, il Consiglio informa il Parlamento europeo dei negoziati di accordi commerciali con paesi terzi prima dell'avvio, nonché durante e al momento della conclusione di tali negoziati.