INTERROGAZIONE SCRITTA P-2829/00 di Dorette Corbey (PSE) alla Commissione. Ammissione temporanea di determinate sostanze anticrittogamiche (articolo 15 del regolamento 451/2000).
Gazzetta ufficiale n. 103 E del 03/04/2001 pag. 0226 - 0227
INTERROGAZIONE SCRITTA P-2829/00 di Dorette Corbey (PSE) alla Commissione (4 settembre 2000) Oggetto: Ammissione temporanea di determinate sostanze anticrittogamiche (articolo 15 del regolamento 451/2000) Il regolamento CE/451/2000(1) disciplina l'attuazione della seconda e terza fase della direttiva sulla protezione delle specie vegetali (91/414CEE)(2). Il secondo comma dell'articolo 15 del regolamento prevede l'adozione di misure temporanee intese ad ammettere determinati anticrittogamici ove sia dimostrata la necessità tecnica dell'impiego di tali sostanze come pure la mancanza di alternative efficaci. 1. Qual è l'origine e qual è lo scopo del secondo comma dell'articolo 15 del predetto regolamento? 2. Ritiene la Commissione di poter autorizzare gli Stati membri sulla base dell'articolo 15, ad ammettere sostanze che non corrispondono ai criteri definiti dai principi uniformi concernenti l'immissione sul mercato di sostanze anticrittogamiche? 3. In caso affermativo, riconosce la Commissione che tutto ciò è incompatibile con le direttive in questione come pure che è necessaria una modifica di dette direttive? 4. Qualora la Commissione intendesse creare una base giuridica per misure temporanee, in che modo intende essa garantire che dette misure temporanee non vengano adottate per soddisfare ad esigenze microeconomiche? 5. In che modo intende la Commissione garantire che le misure temporanee non ostacolino l'innovazione bensì la promuovano? 6. È la Commissione informata della proposta di legge del governo olandese (modifica della legge sulle sostanze anticrittogamiche 1962 agenti protettivi delle specie vegetali indispensabili sul piano agronomico 27076)? Nella suddetta proposta di legge si propone, tra l'altro, di ammettere ovvero mantenere le sostanze anticrittogamiche indispensabili sul piano agronomico. I Paesi Bassi sono l'unico Stato membro che applica tale criterio. È tale criterio compatibile con la normativa europea, attualmente e nel prossimo futuro? Ritiene la Commissione che l'esempio olandese potrà essere seguito anche da altri Stati membri? (1) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. (2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione (29 settembre 2000) 1. e 2. La direttiva del Consiglio 91/414/CEE del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, stabilisce un quadro armonizzato per l'autorizzazione, l'immissione in commercio, l'utilizzazione e il controllo dei prodotti fitosanitari nella Comunità. Uno dei principi fondamentali della direttiva è la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive autorizzate nell'allegato I della direttiva. L'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE stabilisce una deroga in virtù della quale gli Stati membri possono, durante un periodo di 12 anni (fino al 25 luglio 2003), continuare ad autorizzare i prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell'allegato I della direttiva in base alle norme di sicurezza generali dell'articolo 4 della direttiva e alle disposizioni nazionali relative ai dati da fornire. Nel corso di questo periodo la Commissione avvierà un programma per l'esame progressivo delle sostanze attive. Entro il 2001 essa presenterà al Parlamento e al Consiglio una relazione sull'attuazione del programma, in base alle cui conclusioni potrà essere decisa la proroga, per alcune sostanze, del termine suddetto per un periodo da definirsi. Il regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(1), prevede la valutazione di un primo elenco di 90 importanti sostanze attive utilizzate frequentemente nell'agricoltura. Si ritiene infatti che tali sostanze rappresentino il 30 % circa della quantità totale di prodotti fitosanitari di uso agricolo. Questo programma, tuttora in corso, ha permesso agli Stati membri e alla Commissione di acquisire esperienze e di stabilire un clima di fiducia reciproca. Il regolamento CE n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, recante disposizioni d'attuazione della seconda e terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, copre la maggior parte delle restanti sostanze attive in varie fasi e stabilisce scadenze fisse per la notifica di queste sostanze attive da parte delle industrie. Si prevedeva una notevole diminuzione del numero delle sostanze attive sul mercato, non essendo le industrie disposte a difendere tutte le sostanze attive ancora sul mercato. Nel frattempo ciò ha avuto conferma, dato che non saranno difese almeno 200 sostanze attive. Per la fine del dicembre 2000 saranno disponibili risultati più definitivi, che saranno inseriti nella relazione della Commissione sull'attuazione del programma. Il regolamento stabilisce anche che per le sostanze attive non notificate adeguatamente la Commissione adotterà un regolamento per non inserirle nell'allegato I e per obbligare gli Stati membri a ritirare dal mercato entro il 25 luglio 2003 i prodotti fitosanitari che le contengono. Il ritiro dal mercato di un gran numero di sostanze attive entro breve tempo potrà creare problemi, ad esempio perché non saranno più disponibili prodotti fitosanitari per determinate colture o per un'efficace gestione della resistenza. Per permettere lo sviluppo di alternative, il regolamento riveduto stabilisce che la Commissione può adottare misure temporanee appropriate, se necessario e su base individuale, per gli impieghi per cui sono state fornite prove tecniche supplementari che dimostrano l'esigenza di un ulteriore utilizzo delle sostanze attive e la mancanza di un'alternativa valida. 3. 4. e 5. Nella preparazione delle proposte per l'attuazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 451/2000, la Commissione esaminerà la base giuridica per queste misure temporanee, che saranno completate solo se sarà dimostrata la gravità del problema. 6. La Commissione è a conoscenza della proposta di modificare la legislazione olandese relativa ai prodotti per la protezione delle specie vegetali. I Paesi Bassi possono continuare ad applicare i criteri nazionali fino all'adozione di una decisione comunitaria sulle sostanze attive, allorché dovranno essere applicati principi uniformi. La Commissione non è informata sul fatto che altri Stati membri applicheranno criteri uguali a quelli proposti nei Paesi Bassi. (1) GU L 366 del 15.12.1992.