92000E2517

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2517/00 di Adriana Poli Bortone (UEN) e Sergio Berlato (UEN) alla Commissione. Tutela dell'olio d'oliva genuino.

Gazzetta ufficiale n. 103 E del 03/04/2001 pag. 0169 - 0170


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2517/00

di Adriana Poli Bortone (UEN) e Sergio Berlato (UEN) alla Commissione

(2 agosto 2000)

Oggetto: Tutela dell'olio d'oliva genuino

Il Commissario Fischler ha ammesso la validità della richiesta dell'interrogazione avanzata in merito alla ricerca di un metodo analitico per accertare la presenza di olio di nocciola nell'olio d'oliva.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere se non ritenga che, non appena individuato, il metodo di analisi che sarà inserito dalla CE nel regolamento CEE 2568/91 dovrebbe avere come obiettivo la tutela dell'olio d'oliva genuino nelle sue varie tipologie anziché essere di gradimento delle multinazionali?

Risposta del sig. Fischler a nome della Commissione

(28 settembre 2000)

Un qualsiasi metodo d'analisi è inserito nella regolamentazione comunitaria, solo dopo essere stato ripetutamente testato e sottoposto a numerose e rigorose prove di laboratorio aventi lo scopo d'analizzare i margini di precisione del metodo in questione.

A tal fine, la Commissione si avvale della collaborazione d'esperti chimici d'ogni Stato membro che si riuniscono regolarmente a Bruxelles. Si tratta di professionisti d'indiscutibile valore nei loro rispettivi settori di competenza, appartenenti a centri di ricerca ed a Università. Come già ricordato nella precedente interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare P-1763/00(1), tali esperti insieme con altri ricercatori provenienti dai principali paesi terzi produttori d'olio d'oliva, partecipano collegialmente anche ai lavori di ricerca che sono coordinati dal Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) con sede a Madrid. E' opportuno sottolineare che il COI è un'organizzazione internazionale che conta tra i suoi associati la Comunitá e che fa parte delle Nazioni Unite.

Ne consegue che i metodi d'analisi adottati con la regolamentazione comunitaria trovano fondamento nella loro obiettività scientifica in ordine al problema fisico chimico da risolvere. Sono privi di qualsiasi scopo politico e pertanto i due obiettivi citati nella domanda non hanno ragion d'essere.

(1) GU C 72 E del 6.3.2001, pag. 111.