92000E2333

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2333/00 di Gunilla Carlsson (PPE-DE) alla Commissione. Trasporto di animali.

Gazzetta ufficiale n. 103 E del 03/04/2001 pag. 0122 - 0122


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2333/00

di Gunilla Carlsson (PPE-DE) alla Commissione

(11 luglio 2000)

Oggetto: Trasporto di animali

Nella risposta a un'interrogazione del mio allora collega Ivar Virgin (H-0324/97)(1), la Commissione riconobbe che le regole relative alla protezione degli animali durante i trasporti all'interno dell'Unione non venivano applicate totalmente e fece intendere che stava considerando di invitare la Corte di giustizia a verificare l'applicazione della direttiva in taluni Stati membri, come deciso in precedenza. Ciò premesso, quali provvedimenti ha preso la Commissione nei confronti degli Stati membri che non ottemperano alle direttive comuni? Non sarebbe forse possibile bloccare il pagamento dei sussidi ai trasportatori colpevoli di maltrattamenti agli animali e di mancato rispetto delle leggi dell'UE?

(1) Dibattiti del Parlamento europeo 4-500 (maggio 1997).

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(28 settembre 2000)

L'Articolo 226 (ex Articolo 169) del Trattato CE stabilisce che la Commissione, quando reputi che uno Stato membro abbia mancato a uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù della normativa comunitaria, gli conceda l'opportunità di presentare le proprie osservazioni alla Commissione stessa ed emetta un parere motivato al riguardo. Soltanto nel caso in cui lo Stato membro non si conformi a tale parere entro il termine fissato dalla Commissione, questa può adire la Corte di Giustizia.

La Commissione ha già avviato una procedura d'infrazione contro diversi Stati membri che non hanno adeguatamente recepito la Direttiva del Consiglio 91/628/CEE del 19 novembre 1991 sulla protezione degli animali durante il trasporto e che modifica le Direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE(1), modificate dalla Direttiva 95/29/CE del 29 giugno 1995(2). La Commissione dovrà prendere una decisione in un prossimo futuro circa la possibilità di emettere un parere motivato.

Il Regolamento della Commissione (CE) n. 615/98 del 18 marzo 1998 recante modalità particolari di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per questioni riguardanti il benessere degli animali vivi della specie bovina durante il trasporto(3) che applica le disposizioni dell'Articolo 33 (9) del Regolamento del Consiglio (CE) 1254/1999 del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(4) vincola il versamento di restituzioni all'esportazione per bovini vivi alla conformità con la Direttiva 91/628/CEE nel corso del trasporto fino al primo posto di consegna nel paese di destinazione.

Qualora gli esportatori non si conformino alle disposizioni del Regolamento 615/98 per quanto riguarda le partite specifiche destinate all'esportazione, spetta agli Stati membri intraprendere le azioni del caso per quanto riguarda la richiesta di eventuali restituzioni.

(1) GU L 340 dell'11.12.1991.

(2) GU L 148 del 30.6.1995.

(3) GU L 82 del 19.3.1998.

(4) GU L 160 del 20.6.1999.