92000E2142

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2142/00 di Glyn Ford (PSE) alla Commissione. Limite dell'1 % per gli OGM.

Gazzetta ufficiale n. 103 E del 03/04/2001 pag. 0070 - 0071


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2142/00

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(30 giugno 2000)

Oggetto: Limite dell'1 % per gli OGM

La Commissione intende indicare quali test verranno utilizzati per assicurare il rispetto del limite sopra menzionato?

E' d'accordo la Commissione sul fatto che sarà difficile per l'UE difendere la propria posizione dinanzi all'OMC se tale test non dovesse essere disponibile?

Risposta del Commissario Byrne a nome della Commissione

(28 settembre 2000)

La messa a punto e la convalida di metodi per individuare gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti derivati da OGM è stata riconosciuta dalla Commissione come elemento importante per l'attuazione della legislazione comunitaria negli Stati membri, garantendo un'utilizzazione sicura e un'adeguata etichettatura dei prodotti in questione.

Il Centro Comune di Ricerca (CCR) della Commissione in passato ha coordinato la messa a punto e la convalida di metodi di individuazione degli alimenti geneticamente modificati basati sul DNA e le proteine e continuerà a farlo. In questo contesto il Centro Comune di Ricerca ha avviato la creazione di una rete di autorità e laboratori degli Stati membri. L'obiettivo principale è quello di fornire ai laboratori di controllo adeguati campioni di riferimento e protocolli di analisi convalidati per migliorare i protocolli esistenti e promuovere l'armonizzazione della messa a punto di una metodologia d'analisi e dell'interpretazione dei dati generati. Inoltre si mantengono i contatti con i paesi terzi.

Nel novembre 1999 la Commissione ha organizzato con le autorità degli Stati membri che si trovano confrontati a questi nuovi tipi di alimenti un seminario sulla metodologia di individuazione dei prodotti alimentari derivati da OGM. Il resoconto del seminario è stato pubblicato(1).

Inoltre, nell'ambito del 5o programma-quadro per la ricerca e lo sviluppo tecnologico si finanziano ricerche sulla messa a punto e la convalida di adeguati metodi di individuazione per gli OGM e i prodotti derivati.

Il Regolamento (CE) n. 49/2000 del 10 gennaio 2000 che modifica il Regolamento del Consiglio (CE) n. 1139/98 concernente l'obbligo di indicare nell'etichettatura di alcuni prodotti alimentari derivati da organismi geneticamente modificati caratteristiche diverse da quelle di cui alla Direttiva 79/112/CEE(2), che introduce una soglia minima dell'1 %, riconosce che una contaminazione casuale dei prodotti alimentari con DNA o proteine risultanti da modificazioni genetiche non si può escludere. Il Regolamento prevede deroghe all'obbligo definito nel Regolamento (CE) n. 1139/98 di etichettare tutti i prodotti derivati da due varietà di organismi geneticamente modificati (granturco e soia). Risulta difficile capire in che modo disposizioni meno restrittive per l'etichettatura potrebbero costituire un ostacolo al commercio o per quale motivo dovrebbero essere criticate dall'OMS.

La regolamentazione comunitaria sull'etichettatura dei nuovi prodotti alimentari è stata notificata conformemente all'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi. Gli operatori del mercato, stranieri o nazionali, devono conformarsi ai requisiti comunitari in materia di etichettatura, pertanto la prassi comunitaria in questo settore non risulta discriminatoria.

(1) EUR 19049 EN.

(2) GU L 6 dell'11.1.2000.