92000E2050

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2050/00 di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione. Sostanze vietate nella produzione di vini, superalcolici e altre bevande alcoliche.

Gazzetta ufficiale n. 103 E del 03/04/2001 pag. 0053 - 0054


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2050/00

di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(27 giugno 2000)

Oggetto: Sostanze vietate nella produzione di vini, superalcolici e altre bevande alcoliche

Può la Commissione fornire un elenco delle sostanze vietate nella produzione di vini, superalcolici e altri prodotti a base di alcol destinati al consumo e segnalare gli strumenti giuridici in base ai quali tale divieto viene applicato?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(1o agosto 2000)

Le norme per la produzione dei vini e dei mosti di uve sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo(1), e in particolare al titolo V, capo I, che riguarda le Pratiche e trattamenti enologici. I trattamenti autorizzati sono elencati negli allegati IV e V del regolamento e includono in particolare gli additivi e i coadiuvanti tecnologici autorizzati per la produzione del vino. Ai fini della produzione di prodotti vitivinicoli sono vietate tutte le altre sostanze non citate in questi allegati.

Per le bevande spiritose, che devono corrispondere alle definizioni previste dal regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose(2), possono essere utilizzate e aggiunte soltanto le sostanze stabilite nella definizione dei prodotti e gli additivi autorizzati in base alla procedura prevista dalla direttiva 89/107/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri concernenti gli additivi autorizzati nei prodotti alimentari destinati al consumo umano(3).

Quanto ai coloranti, le sostanze ammesse devono essere autorizzate conformemente alla direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 1994, sulle sostanze coloranti destinate ad essere utilizzate nei prodotti alimentari(4).

Infine, per l'aromatizzazione di questi prodotti possono essere utilizzati soltanto sostanze e preparati aromatizzanti naturali o identici ai naturali, quali definiti nella direttiva 88/388/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri nel settore degli aromi destinati ad essere impiegati nei prodotti alimentari(5).

(1) GU L 179 del 14.7.1999.

(2) GU L 160 del 12.6.1989.

(3) GU L 40 dell'11.2.1989.

(4) GU L 237 del 10.9.1994.

(5) GU L 184 del 17.7.1988.