92000E1589

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1589/00 di Martin Callanan (PPE-DE) alla Commissione. Concorrenza.

Gazzetta ufficiale n. 053 E del 20/02/2001 pag. 0168 - 0168


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1589/00

di Martin Callanan (PPE-DE) alla Commissione

(19 maggio 2000)

Oggetto: Concorrenza

La legge di pianificazione turistica vigente nelle Canarie sancisce, nella sua sottosezione 4, articolo 38, il principio di unità di esercizio che vieta ai singoli proprietari di stabilire il prezzo delle camere, penalizzando inoltre i proprietari che desiderano farne uso personale.

Condivide la Commissione il parere secondo cui questa legge viola le norme sulla concorrenza in quanto:

1. nelle strutture residenziali l'attività turistica dev'essere esercitata in conformità del suddetto principio di unità di esercizio e

2. l'espressione unità di esercizio, ai sensi della suddetta legge, è da intendere come obbligo di far corrispondere una singola società nominativa a ciascun complesso, nella misura in cui si eserciti un'attività turistica?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(20 giugno 2000)

L'onorevole parlamentare fa riferimento ad una legge delle isole Canarie; la Commissione presume che si tratti della legge n. 7/1995 del 6 aprile 1995 relativa ad alcune norme che disciplinano i servizi turistici nelle Canarie. L'onorevole parlamentare chiede se la Commissione condivide il parere secondo il quale una specifica disposizione di tale legge è chiaramente contraria alle norme sulla concorrenza. La disposizione contestata prevede sostanzialmente che vi sia una sola unità di esercizio e alcune norme comuni per l'affitto ai turisti di appartamenti in uno stesso complesso, al fine di garantire ai turisti un servizio di buona qualità. Tuttavia la fissazione dei prezzi ed altri aspetti commerciali sembrano restare al di fuori dell'ambito del coordinamento.

Le norme comunitarie in materia di concorrenza articoli 81 e 82 (ex articoli 85 e 86) del trattato CE vietano gli accordi tra imprese che limitano la concorrenza (ad esempio, accordi per fissare i prezzi tra concorrenti) e gli abusi di posizione dominante. L'applicazione dell'articolo 10 (ex articolo 5) o, nel caso di imprese pubbliche o imprese con diritti esclusivi, dell'articolo 86 (ex articolo 90) del trattato CE, insieme a uno dei precedenti articoli, consente alla Commissione di intervenire anche in casi in cui uno Stato membro imponga o incoraggi un tale comportamento. Va tuttavia ricordato che le norme comunitarie in materia di concorrenza sono applicabili solo se la presunta restrizione può pregiudicare in misura sensibile il commercio tra Stati membri.

La Commissione, pur essendo disposta ad esaminare ogni reclamo che le sia presentato, non può, in mancanza di ulteriori dettagli, condividere il parere dell'onorevole parlamentare secondo il quale la disposizione in questione violerebbe le norme comunitarie in materia di concorrenza. Sulla base delle informazioni disponibili sembrerebbe al contrario che la legge non possa indurre a comportamenti anticoncorrenziali che configurino una violazione delle norme della Comunità in materia di concorrenza.