INTERROGAZIONE SCRITTA E-1134/00 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione. Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea.
Gazzetta ufficiale n. 046 E del 13/02/2001 pag. 0134 - 0135
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1134/00 di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione (11 aprile 2000) Oggetto: Il Libro bianco sulla sicurezza alimentare e l'Autorità alimentare europea Nel gennaio 2000 è stato pubblicato il Libro bianco sulla sicurezza alimentare (COM(1999) 719 def.). Il capitolo 4 concerne l'istituzione di un'Autorità alimentare europea. Il capitolo 5 prende in esame gli aspetti normativi della sicurezza alimentare. La Commissione vuole che l'attività relativa a raccomandazioni e atti analoghi sia il più possibile pubblica. La Commissione pubblicherà le relazioni dei comitati scientifici? In caso negativo, può indicarne le ragioni? Tale atteggiamento non sarebbe in contrasto con la volontà della Commissione di essere il più possibile aperta? Risposta comune data dal sig. Byrne in nome della Commissione alle interrogazioni scritte E-1125/00, E-1133/00 e E-1134/00 (21 giugno 2000) L'onorevole parlamentare ha sollevato una serie di interrogativi in reazione alla proposta della Commissione di istituire un'Autorità alimentare europea (AAE), come previsto dal Libro bianco sulla sicurezza alimentare. Ai sensi della procedura di consultazione, la Commissione ha invitato a formulare osservazioni su tale proposta entro il 30 aprile 2000. La Commissione sta attualmente valutando le osservazioni ricevute nel contesto della preparazione della proposta legislativa annunciata nel Libro bianco. Quest'ultimo sottolinea l'importanza delle reti con gli Stati membri e la necessità di operare in stretta collaborazione con le agenzie nazionali. Il Libro bianco inoltre evidenzia l'importanza del ruolo che competerà all'AAE nella raccolta e analisi di informazioni che le consentano di adottare un approccio proattivo volto a individuare i rischi emergenti e, ove possibile, a evitare le crisi. Cooperazione scientifica è il termine di uso corrente per la procedura prevista dalla direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari(1). Si tratta di una delle varie reti costituite ai sensi delle norme comunitarie con lo scopo di raccogliere informazioni o di fornire assistenza alla Commissione su questioni legate alla sicurezza alimentare. La Commissione sta riflettendo sull'organizzazione e sul finanziamento di queste reti per il futuro nel contesto dell'AAE, in modo da garantirne la massima efficienza. La Commissione ha sempre attribuito grande importanza all'indipendenza dei comitati scientifici e dei loro membri. L'articolo 6, paragrafo 1, della decisione 97/579/CE della Commissione, del 23 luglio 1997, che istituisce i comitati scientifici nel settore della salute dei consumatori e della sicurezza dei generi alimentari(2), stabilisce che i membri di ciascun comitato agiscono in modo indipendente da influenze esterne. Per garantire la propria indipendenza, i membri effettuano tre dichiarazioni separate di tutti gli interessi che potrebbero essere considerati pregiudizievoli di tale indipendenza: una dichiarazione relativa agli interessi, parte dell'iniziale espressione di interesse (candidatura) a diventare membro di un comitato scientifico; una dichiarazione annuale relativa agli interessi e una dichiarazione relativa a ogni interesse particolare che potrebbe essere considerato pregiudizievole dell'indipendenza dell'esperto per quanto riguarda un punto all'ordine del giorno di una riunione del relativo comitato. Come la Commissione ha indicato nella comunicazione Verso uno spazio europeo della ricerca(3), gli investimenti comunitari in materia di ricerca e sviluppo, sia pubblici sia privati, segnano il passo rispetto a quelli dei principali concorrenti. Non si pone dunque la questione di fissare massimali a ogni voce di spesa relativa alla ricerca. Ad ogni buon conto, la Commissione ritiene che le disposizioni summenzionate siano tali che, qualora sorgessero conflitti d'interesse, ciò non comprometterebbe l'obiettività dei comitati. In pratica il comitato decide caso per caso sulla misura della partecipazione di ciascun membro ai lavori. Un membro che non risultasse in grado di agire indipendentemente non sarebbe invitato a ricoprire la funzione di relatore o di presidente e non potrebbe dunque cercare di influire sulle conclusioni formulate. Le dichiarazioni relative agli interessi sono registrate. Dal novembre del 1997, data alla quale i comitati scientifici della Commissione sono stati riorganizzati e posti sotto una gestione interna comune, i pareri espressi dai comitati sono stati resi pubblici su Internet, in generale entro i tre giorni lavorativi dalla loro adozione. Tutti i pareri dei comitati scientifici emessi da allora possono essere consultati sul server Europa gestito dalla Commissione europea (http://www.europa.eu.int/comm/dg24/health/sc/index_en.html). (1) GU L 52 del 4.3.1993. (2) GU L 237 del 28.8.1997. (3) COM(2000) 6 def.