INTERROGAZIONE SCRITTA E-1091/00 di Inger Schörling (Verts/ALE) alla Commissione. Libera circolazione dei funzionari.
Gazzetta ufficiale n. 026 E del 26/01/2001 pag. 0154 - 0155
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1091/00 di Inger Schörling (Verts/ALE) alla Commissione (7 aprile 2000) Oggetto: Libera circolazione dei funzionari La televisione svedese ha di recente dato risalto al caso d'una donna che, dopo aver lavorato per tre anni presso un'istituzione comunitaria e successivamente deciso di rimpatriare in Svezia, al suo rientro si è resa conto di essere stata completamente tagliata fuori dai regimi di assicurazioni sociali e di essere considerata alla stregua di qualcuno che si stabilisca in Svezia per la prima volta. Dopo aver dato fondo ai risparmi messi da parte durante gli anni di lavoro come funzionaria europea, si è vista costretta a vivere dell'assistenza sociale nell'attesa di trovare un lavoro. I motivi per cui persino dei funzionari lautamente pagati decidono di rimpatriare possono essere molteplici e ovviamente ciascuno deve poter essere libero di fare questa scelta. Ciò che viceversa viene percepito come ingiusto è che i funzionari europei si debbano vedere costretti a restare in sede per il fatto di essere stati depennati dai regimi assicurativi nazionali senza poter fare affidamento su altri regimi previdenziali alternativi. Detto questo, che cosa intende fare la Commissione per agevolare la libera circolazione anche dei funzionari UE? Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione (31 maggio 2000) Non esiste un sistema unificato di previdenza sociale a livello europeo istituito dalla legislazione comunitaria. Ciascuno Stato membro è responsabile del proprio sistema previdenziale e stabilisce quali prestazioni erogare, il loro importo e le condizioni per averne diritto. In generale, i regimi nazionali di previdenza sociale non concedono sussidi di disoccupazione a persone che cessano volontariamente un'attività professionale. I funzionari e gli altri agenti delle istituzioni comunitarie sono protetti da un regime di previdenza sociale istituito dal Consiglio, in base all'articolo 15 del Protocollo su privilegi e immunità delle Comunità. Le norme che disciplinano le prestazioni di questo regime sono contenute nello statuto. Le disposizioni comunitarie per il coordinamento dei sistemi previdenziali degli Stati membri del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità(1), e del regolamento n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71(2)(3) non si applicano al regime di previdenza sociale per i funzionari delle istituzioni. Tuttavia, esistono alcune disposizioni transitorie per i funzionari che cessano il rapporto di lavoro. A tale proposito, occorre fare una distinzione fra funzionari, agenti temporanei ed agenti ausiliari. In caso di dimissioni, i funzionari non percepiscono sussidi di disoccupazione o assegni familiari e non sono più assicurati contro gli infortuni. Possono continuare a beneficiare di un'assicurazione malattia per un periodo massimo di sei mesi dopo la cessazione del servizio, al fine di poter usufruire di un regime nazionale di assicurazione malattia. Essi beneficiano dei diritti acquisiti al compimento di 50 (o 60) anni o percepiscono un importo forfettario alla fine del servizio prestato presso le istituzioni europee, se la sua durata è inferiore a dieci anni. I funzionari hanno anche la possibilità di trasferire i diritti alla pensione al regime pensionistico di un'amministrazione o organizzazione, se esiste un accordo con la Comunità. In determinate circostanze e nella maggior parte degli Stati membri, gli agenti temporanei hanno la possibilità di mantenere una parte della loro assicurazione nazionale nel periodo in cui prestano servizio e sono coperti dai regimi di previdenziali per i funzionari delle istituzioni. Alla fine del contratto di lavoro, se non dispongono immediatamente di un altro impiego, beneficiano di sussidi di disoccupazione, assegni familiari ed assicurazione malattia, per un periodo massimo di due anni. In caso di dimissioni nel corso della durata del contratto, valgono le norme applicate per i funzionari. Gli agenti ausiliari non sono coperti dai regimi previdenziali per i funzionari delle istituzioni europee, ma sono affiliati al regime nazionale obbligatorio di previdenza sociale dello Stato membro al cui regime erano affiliati precedentemente o del loro Stato membro di origine. Per loro valgono quindi a pieno titolo le disposizioni comunitarie di coordinamento menzionate sopra. La Commissione ritiene che le norme qui ricordate non costituiscano un ostacolo alla libera circolazione dei funzionari della Comunità. (1) GU L 149 del 5.7.1971. (2) GU L 74 del 27.3.1972. (3) Ultima versione consolidata: regolamento del Consiglio n. 118/97/CE GU L 28 del 30.1.1997.