INTERROGAZIONE SCRITTA E-1047/00 di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione. Trasferimento di 3 000 t di acciughe tra il Portogallo e la Francia.
Gazzetta ufficiale n. 072 E del 06/03/2001 pag. 0014 - 0015
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1047/00 di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione (4 aprile 2000) Oggetto: Trasferimento di 3 000 t di acciughe tra il Portogallo e la Francia Nella relazione scientifica annuale del Consiglio Internazionale per l'Esplorazione del Mare (CIEM) si raccomandava l'adozione di misure drastiche per garantire la conservazione di determinate specie, tra cui l'acciuga, la cui riproduzione negli ultimi due anni non era stata soddisfacente, e pertanto si consigliava il fermo biologico tra gennaio e giugno dell'anno 2000. La proposta del Commissario Fischler al Consiglio dei ministri sulla riduzione di TAC e quote per questa specie prevedeva l'85 % del TAC. La decisione adottata dal Consiglio dei ministri ha stabilito il 51 %, ma nonostante i dati allarmanti contenuti nella relazione e rielaborati dalla stessa Commissione, il Consiglio ha mantenuto la possibilità di uno scambio di quote di 3 000 t tra Portogallo e Francia. Nel 1995 il Consiglio aveva concesso l'autorizzazione di trasferire 5 000 t tra questi due paesi; la Spagna aveva sporto ricorso, che è stato però respinto dalla Corte di giustizia della Comunità europea nell'ottobre 1999. Attualmente, alla luce della grave crisi della risorsa alieutica in questione, il settore spagnolo si propone di presentare un ricorso cui si associano alcuni dei governi regionali cui fanno capo le flotte interessate. Qual è la posizione della Commissione in merito al ricorso alla Corte di giustizia presentato dal settore contro la decisione del Consiglio dei ministri che autorizzava il trasferimento di quote tra Portogallo e Francia? Qual è la posizione della Commissione in merito alla proposta del comitato scientifico che un comitato di esperti effettui una campagna di valutazione della risorsa prima dell'inizio di ciascuna stagione di pesca, in base alla quale dedurre la quota annuale e il totale ammissibile di catture per la pesca di acciughe? Non ritiene la Commissione che il fatto stesso di fissare quote semestrali destabilizzi e impedisca al settoredi effettuare una corretta pianificazione della campagna? Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione (5 giugno 2000) La Commissione ritiene che il trasferimento di una parte del contingente di acciughe dal Portogallo alla Francia, conformemente alla nota in calce (2) relativa allo stock di acciughe nelle divisioni CIEM (Consiglio Internazionale per l'Esplorazione del Mare) VIIIc e IXa, dell'allegato I D del regolamento (CE) n. 2742/1999 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che stabilisce, per il 2000, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura e che modifica il regolamento (CE) n. 66/98(1), oltre ad essere parte integrante della gestione degli stock di acciughe, è compatibile con la legislazione ed i principi comunitari e costituisce una buona base per ottenere un equilibrio fra le necessità del settore della pesca della Francia e della Spagna. Di conseguenza, la posizione della Commissione nella causa T-54/00, Federación de Cofradías de Guipúzcoa contro il Consiglio, che mette in discussione il sopra citato trasferimento, è stata quella di chiedere un intervento a favore del Consiglio. Per quel che riguarda il suggerimento degli ittiologi di procedere ad una valutazione dello stock di acciughe all'inizio della campagna di pesca, in modo da adottare una decisione verso la metà dell'anno sul totale delle catture ammesse (TAC), la Commissione ha già adottato questo approccio per il 2000 e sta esaminando la possibilità di adottarlo come strategia di gestione ogni qual volta vi siano segni che lo stock è in pericolo. La Commissione ha anche chiesto il parere del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca. La Commissione concorda con il fatto che la fissazione di un TAC provvisorio, da riesaminare nel corso dell'anno in attesa delle valutazioni scientifiche, può comportare qualche difficoltà per il settore della pesca. Essa tenta quindi di ricorrere a questo meccanismo unicamente nei casi di pericolo a livello biologico. In circostanze normali, si prediligerà invece l'approccio tradizionale dei TAC annui. (1) GU L 341 del 31.12.1999.