INTERROGAZIONE SCRITTA E-0605/00 di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione. Possibilità di far rientrare in modo permanente le regioni ultraperiferiche nell'obiettivo n. 1.
Gazzetta ufficiale n. 046 E del 13/02/2001 pag. 0017 - 0018
INTERROGAZIONE SCRITTA E-0605/00 di Salvador Garriga Polledo (PPE-DE) alla Commissione (3 marzo 2000) Oggetto: Possibilità di far rientrare in modo permanente le regioni ultraperiferiche nell'obiettivo n. 1 La situazione delle regioni ultraperiferiche dell'Unione europea è resa particolarmente critica dalla loro lontananza geografica dai centri nevralgici degli Stati membri cui appartengono. Per questo motivo e in seguito al fatto che alcune regioni ultraperiferiche dell'Unione europea potrebbero superare il massimale del 75 % del reddito medio comunitario, il che le escluderebbe dal club delle regioni che fanno parte dell'obiettivo n. 1, col pericolo di vedersi costrette a tornare nuovamente a far parte di questo club per mancanza di sostegni, è stato proposto che, per definizione, le regioni ultraperiferiche siano considerate regioni appartenenti all'obiettivo n. 1. Ritiene la Commissione che sarebbe possibile esaminare la possibilità che le regioni ultraperiferiche siano considerate, per definizione, come appartenenti all'obiettivo n. 1, senza tenere conto del loro reddito, attenuando in tal modo le difficoltà rappresentate dall'eccessiva lontananza geografica dalle rispettive metropoli? Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione (26 aprile 2000) Al momento dell'adozione dei regolamenti recanti disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), il Consiglio, in applicazione del criterio del 75 % del prodotto interno lordo (PIL) medio, ha deciso che sette regioni ultraperiferiche fossero ammissibili all'obiettivo 1. Secondo i dati statistici disponibili in quel periodo, tutte queste regioni rispondevano al suddetto criterio. L'ammissibilità vale per l'intero periodo di programmazione 2000-2006. Nella relazione(2) trasmessa al Consiglio sull'attuazione dell'articolo 229 (ex articolo 227) paragrafo 2 del trattato, la Commissione precisa che, a partire dal 2007, essa si propone di riflettere in futuro sulle modalità più opportune di tenere conto della situazione particolare di queste regioni, riconosciuta dall'articolo 229, paragrafo 2, nell'ammissibilità ai Fondi strutturali. (1) GU L 161 del 26.6.1999. (2) COM(2000) 147 def.