INTERROGAZIONE SCRITTA E-2436/99 di Diana Wallis (ELDR) alla Commissione. Direttiva sulla tutela dei dati.
Gazzetta ufficiale n. 219 E del 01/08/2000 pag. 0161 - 0162
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2436/99 di Diana Wallis (ELDR) alla Commissione (16 dicembre 1999) Oggetto: Direttiva sulla tutela dei dati E' la Commissione consapevole del fatto che le diversità nella trasposizione nelle legislazioni nazionali della direttiva del 1995 sulla tutela dei dati si traduce in intralci al commercio transfrontaliero e che ciò si ripercuoterà sullo sviluppo del commercio elettronico nell'Unione europea? Un esempio è costituito dall'ampliamento del campo di applicazione della legislazione sulla tutela dei dati, affinché non includa solo i dati personali, come stabilisce la direttiva, bensì anche l'elaborazione di quelli imprenditoriali. Intende la Commissione adottare misure volte a contenere i danni che pregiudicano il principio del mercato unico e dovuti a uno zelo eccessivo nella trasposizione della direttiva da parte dei vari Stati membri? Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione (28 gennaio 2000) La Commissione ritiene che la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995 relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonchè alla libera circolazione di tali dati(1) cui fa riferimento l'onorevole parlamentare costituisce un elemento rilevante ai fini dello sviluppo del commercio elettronico. Tale direttiva mira infatti a consentire la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri garantendo nel contempo nell'intera Comunità un livello di tutela elevato dei diritti fondamentali delle persone, in particolare della loro privacy. Siffatto livello di protezione è necessario onde garantire la fiducia dei consumatori nell'utilizzo dei servizi in linea e pertanto consentire lo sviluppo del commercio elettronico. Per questi motivi la Commissione segue con particolare interesse il recepimento della direttiva nelle legislazioni nazionali. Tale recepimento non è stato ancora perfezionato in numerosi Stati membri nei riguardi dei quali la Commissione ha d'altronde avviato un'azione per violazione degli obblighi comunitari. Attualmente la Commissione non dispone di informazioni che attestino le disparità cui fa riferimento l'onorevole parlamentare. Simili disparità possono per contro risultare dal mancato recepimento della direttiva. Se dovesse emergere che i margini di manovra lasciati agli Stati membri dalla direttiva, con particolare riguardo all'estensione della tutela ai dati delle persone giuridiche cui mira l'onorevole parlamentare, potevano frapporre ostacoli al buon funzionamento del mercato interno, la Commissione non mancherebbe di trarne le necessarie conseguenze. (1) GU L 281 del 23.11.1999.