91999E2161

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2161/99 di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) e Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione. Rimborso delle spese di viaggio per i rappresentanti di partenariati tra comuni europei.

Gazzetta ufficiale n. 219 E del 01/08/2000 pag. 0106 - 0107


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2161/99

di Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) e Gerhard Schmid (PSE) alla Commissione

(24 novembre 1999)

Oggetto: Rimborso delle spese di viaggio per i rappresentanti di partenariati tra comuni europei

Nel quadro dei partenariati tra comuni di diversi paesi europei, intesi, tra l'altro, a diffondere l'idea europea e la conoscenza delle rispettive abitudini e consuetudini nei diversi settori, vi è uno scambio regolare di visite da parte dei rappresentanti dei comuni in questione. Quando due comuni partecipano a questi partenariati i loro rappresentanti, sulla base del sistema attualmente applicato, ricevono un rimborso delle spese di viaggio pari a 0,03 euro per km., a condizione, da un lato, che partecipino almeno dieci rappresentanti per comune e, dall'altro, che la distanza coperta sia almeno pari a 250 km. Per quanto riguarda i gemellaggi tra più di due comuni, parimenti si impone la partecipazione di almeno dieci rappresentanti per comune.

Quale valore attribuisce la Commissione europea alla cooperazione tra più di due comuni europei in rapporto alla cooperazione tra due soli comuni?

Per quale motivo la Commissione impone il requisito di dieci partecipanti per comune anche quando la cooperazione coinvolge più di due comuni?

In che misura la Commissione è disposta eventualmente a rivedere il sistema di rimborso delle spese di viaggio dei rappresentanti di partenariati tra comuni e, in caso affermativo, in che modo?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(17 dicembre 1999)

La nota di informazione relativa alle Sovvenzioni della Commissione europea in favore dei gemellaggi di città stabilisce effettivamente che gli scambi comportanti meno di 10 partecipanti del comune invitato non sono possibili. Tale condizione si applica indipendentemente dal fatto che si tratti di un unico comune invitato ovvero di più comuni.

Per il 1999, il contributo alle spese di trasporto è stato fissato a 0,04 per persona e per chilometro(itinerario andata-ritorno).

La necessità di un numero minimo di partecipanti del(dei), comune(i) invitato(i) deriva dall'opportunità di aprire gli incontri fra comuni gemellati ad un'ampia parte della popolazione locale. Per lo stesso motivo si richiede anche che gli scambi non comportino una partecipazione a maggioranza di eletti locali o di funzionari comunali.

La Commissione è consapevole della difficoltà di ottemperare a tali condizioni allorquando più comuni vengono invitati dalla città ospitante.

Tuttavia, essa non può assumersi la responsabilità di rinunciare all'obiettivo essenziale che è quello di ricercare la più ampia partecipazione dei cittadini nel quadro degli incontri di comuni gemellati. Altrimenti, lo scopo del programma di aiuto in favore dei gemellaggi, ripreso dagli onorevoli parlamentari mldr di diffondere lo spirito europeo e di far conoscere gli usi e i costumi (dei diversi paesi) mldr non potrebbe essere raggiunto.