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INTERROGAZIONE SCRITTA E-2100/99 di Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) al Consiglio. Violazione del codice di comportamento UE sulle esportazioni di armi in relazione alla fornitura da parte tedesca del carro armato Leopard 2 A5 alla Turchia.

Gazzetta ufficiale n. 203 E del 18/07/2000 pag. 0136 - 0137


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2100/99

di Elisabeth Schroedter (Verts/ALE) al Consiglio

(9 novembre 1999)

Oggetto: Violazione del codice di comportamento UE sulle esportazioni di armi in relazione alla fornitura da parte tedesca del carro armato Leopard 2 A5 alla Turchia

Nella risposta data il 10 giugno 1999 a una precedente interrogazione del 10 marzo 1999 rivolta alla Presidenza tedesca (E-0436/99) e concernente le esportazioni di armi verso paesi che violano i diritti umani, il Consiglio afferma che il rispetto di tali diritti costituisce una delle condizioni principali che devono essere rispettate nell'adozione delle decisioni e che in caso di violazioni non verrà rilasciata alcuna licenza di esportazione.

Nella sua decisione del 13 ottobre 1999 sull'ampliamento, la Commissione ha affermato che, soprattutto per quanto concerne i diritti umani, non esistono i presupposti per avviare negoziati con la Turchia.

Il 20 ottobre 1999 il governo della Repubblica federale di Germania ha deciso di autorizzare l'esportazione in Turchia del carro armato Leopard 2 A5, particolarmente idoneo ad essere impiegato in conflitti interni e in situazioni di guerra civile, dati i sensori termici di cui è dotato.

1. Può il Consiglio far sapere se, in base alle norme del codice di comportamento, l'intenzione da parte tedesca di autorizzare l'esportazione è stata preventivamente comunicata a tutti gli Stati membri dell'Unione? Ritiene il Consiglio che la posizione della Germania si concili con criterio n. 2 del codice di comportamento? Vi sono stati paesi membri che hanno avanzato riserve quanto all'intenzione della Germania di procedere all'esportazione? In caso affermativo, quali sono state tali riserve?

2. La Germania ha effettuato una valutazione accurata della situazione dei diritti umani in Turchia e l'ha poi trasmessa agli altri membri del Consiglio? In caso affermativo, quando è avvenuto tutto ciò?

3. La Germania ha verificato che il Leopard 2 A5 non verrà utilizzato in Turchia per operazioni di repressione interna? Qual è stato il risultato di tali verifiche?

4. Il Consiglio è a conoscenza del fatto che l'esercito turco conduce offensive contro il PKK anche lungo il confine con l'Iraq il cui risultato sono frequenti, pesanti sconfinamenti nelle regioni dell'Iraq settentrionale? In che misura la prevista esportazione si concilia con il criterio n. 2 del codice di comportamento, che esclude violazioni del principio di territorialità da parte dell'utilizzatore finale?

5. La Germania si è accertata che il carro armato non verrà poi destinato, per vie traverse, a un'utilizzazione finale contrastante con il codice di comportamento? Qualora tali accertamenti siano stati effettuati, quali sono le garanzie ottenute? Il Consiglio le ha ritenute sufficienti? In base a quali considerazioni?

6. Il Consiglio sarebbe favorevole alla fornitura alla Turchia di altri Leopard 2 A5 o di loro componenti? In caso affermativo, con quale motivazione?

Risposta

(24 gennaio 2000)

La posizione dell'Unione europea sulle esportazioni di armi figura nel codice di condotta per le esportazioni di armi adottato l'8 giugno 1998. Le decisioni vengono prese da ciascuno Stato membro individualmente e tenendo in debito conto il codice di condotta. Il Consiglio non riceve alcuna informazione circa le ragioni in base alle quali gli Stati membri rilasciano o rifiutano licenze di esportazione. In ogni caso, non rientra nella sfera di competenze del Consiglio esprimere giudizi in merito a tali ragioni.