INTERROGAZIONE SCRITTA E-2039/99 di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione. Tunnel stradale nel porto di Olbia, Sardegna.
Gazzetta ufficiale n. 219 E del 01/08/2000 pag. 0073 - 0074
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2039/99 di Monica Frassoni (Verts/ALE) alla Commissione (3 novembre 1999) Oggetto: Tunnel stradale nel porto di Olbia, Sardegna Lo sviluppo del porto commerciale di Olbia, classificato di importanza nazionale per movimentare annualmente oltre tre milioni di tonnellate di merci e due milioni di passeggeri, è regolamentato dal piano regolatore portuale elaborato nel 1980 ed approvato con decreto ministeriale del 26.6.1981. Tale piano prevedeva un collegamento stradale in sopraelevata tra i viadotti Nord e Sud ed il pontile Isola Bianca. In difformità al piano, l'ANAS (Azienda Nazionale Autonoma Strade) ha affidato in data 3.10.1991 alla ditta romana Tor di Valle la costruzione di un tunnel al posto della sopraelevata, costruzione iniziata nell'ottobre 1998. Tale incarico è stato attribuito senza ricorrere al bando di gara. Durante la costruzione del tunnel e dei relativi svincoli, per i quali non è stata effettuata nessuna valutazione di impatto ambientale (VIA), sono stati ritrovati importanti reperti archeologici di 1500 anni fa, che fanno ritenere questa scoperta archeologica come una delle più eccezionali degli ultimi anni in Sardegna. La Soprintendenza ai beni artistici ha, a questo proposito, bloccato parzialmente i lavori e sta effettuando un approfondimento. Dopo il tunnel, altre opere portuali, quali l'interramento di specchi acquei tra il pontile vecchio, il Busazza e via Genova, sono previste, opere in difformità al Piano Regolatore del porto e senza VIA. In risposta alla segnalazione effettuata dall'associazione Foundation for Environmental Education in Europe, il Ministero italiano dell'Ambiente ha precisato che una valutazione d'impatto ambientale sia per il Piano Regolatore del Porto di Olbia che per ogni sua variante è necessaria(1). Nella stessa direzione si erano espressi la Presidenza del Consiglio dei Ministri(2) e la Regione Sardegna(3). Nonostante questi chiari pronunciamenti e nonostante la direttiva 85/337/CEE consideri obbligatoria la VIA per porti commerciali che ricevono navi di tonnellaggio superiore alle 1350 t, come è il caso del porto di Olbia(4), i lavori proseguono senza che tale valutazione sia stata effettuata. Che misura intende prendere la Commissione affinché venga rispettata la direttiva 85/337/CEE ed effettuata una VIA delle opere in corso nel porto di Olbia, in particolare del tunnel e relativi svincoli di cui sopra riferito? Non pensa la Commissione che in occasione dell'aggiudicazione senza gara pubblica del contratto di costruzione del tunnel non sia stata rispettata la normativa europea in materia di appalti pubblici(5)? (1) Cfr. Lettera circolare 448/VIA/A.55.3 del 21.1.1999. (2) Cfr. Lettera circolare UCA/1.1.24488/1 del 14.11.1991. (3) Cfr. Delibera Regione Sardegna n. 14/53 del 15.4.1997. (4) fr. All. 1, direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27.6.1985, pubblicata nella GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40. (5) Cfr. direttive del Consiglio 92/50/CEE del 18.6.1992 GU L 209 del 24.7.1992, pag.1, 93/36/CEE del 14.6.1993 GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1 e 93/37/CEE del 14.6.1993 GU L 199 del 9.8.1993, pag. 54. Risposta dalla sig.ra Wallström in nome della Commissione (21 dicembre 1999) Le opere cui l'onorevole parlamentare si riferisce sembrano rientrare nel campo di applicazione della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati(1) e, in particolare, sembrano rientrare nelle categorie elencate nell'allegato II della direttiva (n.12: modifica dei progetti che figurano nell'allegato I). Tali progetti devono essere sottoposti ad una valutazione d'impatto ambientale (VIA) qualora gli Stati membri ritengano che le loro caratteristiche lo richiedono. Tuttavia, gli Stati membri sono tenuti ad effettuare una valutazione preliminare al fine di stabilire se i progetti che rientrano nell'allegato II devono essere oggetto di una procedura di VIA. Non essendo a conoscenza della situazione descritta dall'onorevole parlamentare, la Commissione prenderà le opportune misure al fine di raccogliere informazioni particolareggiate in materia e garantire il rispetto della pertinente normativa comunitaria. (1) La direttiva 97/11/CE che modifica la direttiva 85/337/CEE non è pertinente poiché si applica unicamente alle richieste di autorizzazione presentate ad una autorità competente successivamente al 14 maggio 1999.