91999E1601

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1601/99 di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione. Conversione in legge della direttiva CE in materia televisiva ‐ trattato nazionale.

Gazzetta ufficiale n. 170 E del 20/06/2000 pag. 0048 - 0049


INTERROGAZIONE SCRITTA E-1601/99

di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione

(15 settembre 1999)

Oggetto: Conversione in legge della direttiva CE in materia televisiva trattato nazionale

L'articolo 10 paragrafo 1 della direttiva CE in materia televisiva (dir. 89/0552/CEE(1) nella versione della dir. 97/0036/CE(2)) chiede la netta separazione di pubblicità e programmi. Nel frattempo questo principio della separazione di pubblicità e programmi è stato recepito anche dal diritto tedesco in materia di radiotelevisione. Il medesimo principio è stato fissato all'articolo 7 paragrafo 4 della terza versione, del 1997, del trattato nazionale in materia radiotelevisiva fra i Länder federali. Attualmente è in preparazione un nuovo trattato nazionale in materia radiotelevisiva. Il 24.6.1999 i primi ministri dei Länder tedeschi hanno approvato il disegno di legge del quarto trattato nazionale in materia radiotelevisiva. Quest'ultimo deve essere ratificato in tutti e 16 i parlamenti regionali ed entrerà in vigore l'1.4.2000. È stato inserito un nuovo articolo 7, paragrafo 4 che recita:

È consentita la messa in onda concomitante di programmi e pubblicità, purché quest'ultima risulti univocamente separata sul piano visivo dal programma e sia caratterizzata come tale.

L'articolo 7 paragrafo 4 permette quindi alle stazioni televisive di dividere lo schermo in due finestre, una per i programmi e l'altra per la pubblicità. Si comporta in modo analogo con la cosiddetta pubblicità virtuale. In questo caso si tratta della possibilità tecnica di modificare a posteriori un'immagine in modo da inserire gli slogan pubblicitari nell'immagine stessa o da alterare la pubblicità già esistente. Con le modifiche del quarto trattato nazionale in materia radiotelevisiva, è consentito l'inserimento di pubblicità virtuale nelle trasmissioni, in conformità all'articolo 7 paragrafo 6, a patto che all'inizio o alla fine della trasmissione in oggetto venga richiamata l'attenzione su ciò e venga sostituita una pubblicità comunque esistente.

Da ciò derivano le seguenti domande:

1. Secondo la Commissione si contravviene al principio della separazione, in conformità dell'articolo 10 della direttiva CE in materia televisiva, se sono permessi contestualmente pubblicità e programmi e si ha soltanto una separazione spaziale sullo schermo?

2. Ritiene la Commissione che l'ammissione della pubblicità virtuale sia compatibile con le direttive CE in materia televisiva?

3. La Commissione è a conoscenza delle perizie che hanno condotto a una modifica dell'assunto giuridico finora vigente, in base alle quali la separazione temporale di pubblicità e programma non è obbligatoria?

4. In caso affermativo, di quali perizie si tratta?

5. Come giudica la Commissione le modifiche previste nel quarto trattato nazionale in materia radiotelevisiva, che entrerà in vigore in Germania l'1.4.2000?

(1) GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23.

(2) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60.

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(27 ottobre 1999)

1. La Direttiva 89/0552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive è stata modificata dalla Direttiva 97/0036/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997. L'Articolo 10, paragrafo 1 della Direttiva recita: La pubblicità televisiva e la televendita devono essere chiaramente riconoscibili come tali ed essere nettamente distinte dal resto della programmazione con mezzi ottici e/o acustici.

Ciò non esclude la trasmissione simultanea di un programma e di una pubblicità televisiva. Tuttavia, un'occupazione parziale dello schermo con la pubblicità sarebbe solo ammissibile se tale pubblicità è chiaramente riconoscibile in quanto tale e chiaramente separata dal programma. Va da sé che tale pubblicità deve soddisfare tutti i requisiti della Direttiva per quanto concerne la pubblicità televisiva, in particolare i limiti di tempo fissati all'Articolo 11 e 18.

2. La cosiddetta pubblicità virtuale non è proibita dalla Direttiva. La Direttiva copre tutte le forme di pubblicità televisiva definita all'Articolo 1, lettera c) quale ogni forma di messaggio televisivo trasmesso a pagamento o dietro altro compenso. La Direttiva copre anche le sponsorizzazioni dei programmi televisivi che sono soggette a condizioni specifiche.

La pubblicità virtuale è un fenomeno relativamente nuovo che, a seconda delle circostanze particolari, potrebbe rientrare nella definizione di pubblicità televisiva o di sponsorizzazione. Si noti che l'Articolo 10, paragrafo 4 della Direttiva proibisce espressamente la pubblicità clandestina.

Tenendo conto dell'ampia gamma di possibilità offerte dalla cosiddetta pubblicità virtuale e del fatto che le prassi delle emittenti televisive sotto questo aspetto sono ancora in via di evoluzione, una valutazione delle implicazioni legali in relazione alla Direttiva è possibile soltanto caso per caso.

3. e 4. Conformemente alla Direttiva modificata, una separazione temporale tra lo spazio pubblicitario e il programma stesso non è obbligatoria. L'Articolo 10, paragrafo 1 prescrive soltanto una separazione con mezzi ottici e/o acustici. La Commissione non è a conoscenza delle perizie menzionate dall'Onorevole Parlamentare.

5. Conformemente all'Articolo 27 della Direttiva 89/0552/CEE modificata, gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 30 dicembre 1998 e ne devono informare la Commissione.

La Germania non ha notificato alla Commissione di aver adottato tutte le disposizioni necessarie per attuare la Direttiva. Né la Commissione è in possesso di altre informazioni che le consentano di ritenere che le disposizioni pertinenti siano state formalmente adottate. Per tale motivo la Commissione ha fatto pervenire alla Germania un parere motivato.

La Commissione non è quindi in grado di esprimere un giudizio su eventuali modifiche del Trattato nazionale in materia radiotelevisiva fra i Länder federali.