INTERROGAZIONE SCRITTA E-1505/99 di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione. Situazione della flotta da pesca nell'area NAFO nel quadro delle relazioni bilaterali fra l'Unione europea e il Canada.
Gazzetta ufficiale n. 170 E del 20/06/2000 pag. 0025 - 0026
INTERROGAZIONE SCRITTA E-1505/99 di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione (1o settembre 1999) Oggetto: Situazione della flotta da pesca nell'area NAFO nel quadro delle relazioni bilaterali fra l'Unione europea e il Canada Negli ultimi cinque anni, si è avuta una riduzione consistente della flotta da pesca comunitaria, che opera nelle acque internazionali sotto il controllo multilaterale della NAFO, nonché delle catture ammesse. Delegazioni dell'UE e del Canada si sono riunite recentemente a Colonia (Germania) con l'obiettivo di firmare un accordo di collaborazione in materia economica e commerciale, il quale non comprenderebbe le questioni relative alla pesca. Non esistono quindi garanzie che il Canada deroghi alla legge C-27 che autorizza tale Stato ad operare al di fuori delle 200 miglia della Zona economica esclusiva ed è contraria alle disposizioni del diritto internazionale. Questa situazione provocò, a suo tempo, la cattura dell'imbarcazione galiziana Estai, causando un conflitto che, tuttavia, non si è ancora risolto giuridicamente. Alla luce di quanto sopra esposto, può la Commissione far sapere perché rinuncia a risolvere questo conflitto? Quali azioni prevede l'UE in difesa degli interessi comunitari in materia di pesca che riguardano molto specificatamente la Galizia nell'area NAFO, con riferimento all'aumento delle catture ammesse e alla deroga alla legge canadese C-27? Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione (25 ottobre 1999) E' opportuno ricordare che la controversia, insorta all'interno dell'Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (NAFO)in merito alla ripartizione degli stock di ippoglosso nero, culminata nel fermo da parte del Canada dell'imbarcazione spagnola Estai in acque internazionali nel marzo 1995, è stata risolta sia grazie alla conclusione dell' Accordo costituito da un verbale concordato, da uno scambio di lettere, da uno scambio di note e dai relativi allegati tra la Comunità europea e il Canada in materia di pesca nell'ambito della convenzione NAFO del 20 aprile 1995(1) sia, com'era nelle intenzioni, grazie alla successiva adozione (multilateralizzazione) da parte della NAFO del pacchetto di misure concordato in occasione della 17a riunione annua della NAFO tenutasi dall'11 al 15 settembre 1995. In virtù del sopra citato accordo, il Canada ha radiato la Spagna e il Portogallo dall'elenco di stati contro i quali si potrebbe applicare la legislazione canadese del 1994 in materia di pesca (la cosiddetta legge C-29). Va inoltre osservato che, in trattative recenti sulla nuova legislazione che consente al Canada di applicare le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite (ONU) del 1995 in materia di conservazione e gestione degli stock ittici transzonali e degli stock di specie altamente migratrici (la cosiddetta legge C-27), il Canada ha riaffermato per iscritto che in virtù del verbale concordato Canada/UE del 1995, il Canada ha cancellato la Spagna e il Portogallo dall'elenco degli stati contro i quali si popoptrebbero applicare le disposizioni della legge C-29; i due paesi in parola continuano a non far parte dell'elenco e l'adozione della legge C-27 non cambia assolutamente nulla in merito. La Commissione è del parere che la fermezza di principi offra la migliore garanzia contro il ripetersi degli eventi verificatisi nel 1995. Coerentemente con la sua posizione, la Commissione ha costantemente sollevato obiezioni agli aspetti extraterritoriali della legislazione canadese in materia di pesca. Essa ha inoltre sottolineato, e continua a sottolineare, l'importanza del principio di legalità nelle relazioni internazionali nel settore della pesca, il prevalere del diritto internazionale (ad esempio la Convenzione NAFO e il diritto internazionale consuetudinario nel caso in specie) sulle norme di legislazione interna nonché la necessità di mettere in atto procedure appropriate per dirimere pacificamente controversie internazionali. Per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, la Commissione ha insistito sulla necessità di proseguire ed accelerare i lavori finalizzati all'attuazione di un dispositivo specifico di risoluzione delle controversie nell'ambito della NAFO. In occasione della riunione annuale della NAFO di quest'anno, tenutasi dal 13 al 17 settembre 1999, e contro la resistenza inizialmente opposta dal Canada, la richiesta è stata accolta positivamente. (1) Decisione n.95/0586/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995,GU L 327 del 30.12.1995.