91999E0833

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 833/99 dell'on. Daniel VARELA SUANZES-CARPEGNA Industria dell'ardesia e sistema delle preferenze generalizzate

Gazzetta ufficiale n. C 348 del 03/12/1999 pag. 0136


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0833/99

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE) alla Commissione

(7 aprile 1999)

Oggetto: Industria dell'ardesia e sistema delle preferenze generalizzate

Conformemente alla risposta data dal Commissario Leon Brittan, a nome della Commissione, alle precedenti interrogazioni parlamentari E-4009/97 ed E-4011/97(1) del sottoscritto, l'ardesia lavorata è classificata come prodotto non sensibile nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate istituito a favore dei paesi in via di sviluppo, il che significa che le importazioni nell'Unione europea di tale prodotto sono esenti dal pagamento di dazi doganali. Nella sua risposta, il Commissario Brittan afferma altresì che la Commissione non prevede di riesaminare tale classificazione prima del 31 dicembre 1998, data di scadenza del vigente sistema di preferenze generalizzate.

Dal momento che tale sistema è ormai scaduto, può la Commissione far sapere se ha proceduto a rivedere il regime di preferenze generalizzate a favore dei paesi in via di sviluppo o, in caso contrario, indicare quando si effettuerà tale riesame?

In concreto, può la Commissione comunicare se ha già riveduto la classificazione dell'ardesia come prodotto non sensibile nonché riferire i risultati e le ragioni di tale riesame o, in caso contrario, far sapere quando intende effettuare detta revisione e se ha intenzione di modificare l'attuale classificazione di questo prodotto?

Può la Commissione indicare i criteri concreti che vengono applicati, in generale, per classificare un prodotto come non sensibile agli effetti del summenzionato sistema di preferenze?

Risposta data dal sig. Marín in nome della Commissione

(29 aprile 1999)

Il 21 dicembre 1998 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) 2820/98 relativo all'applicazione di uno schema pluriennale di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo 1o luglio 1999-31 dicembre 2001(2). Questo schema è il secondo applicabile nel quadro degli orientamenti decennali adottati nel 1995, in vigore fino al 2004. La classificazione dei prodotti secondo le quattro categorie di sensibilità non è stata modificata dal nuovo regolamento.

Come già indicato nella risposta all'interrogazione scritta E-1580/98(3) dell'onorevole parlamentare, la classificazione dei prodotti secondo la sensibilità nel sistema di preferenze tariffarie generalizzate (SPG) si basa essenzialmente sul grado di sensibilità del mercato comunitario stabilito durante i negoziati multilaterali dell'Uruguay round. Questa classificazione costituisce uno dei principi di base degli orientamenti decennali in vigore e in sostanza non può essere modificata durante il decennio visto che uno degli obiettivi di questi orientamenti è garantire la stabilità del funzionamento degli schemi per tutto il periodo.

È ovvio che sono possibili adeguamenti specifici al momento dell'adozione dei singoli schemi. Tuttavia, la Commissione non ha ritenuto necessario proporre adeguamenti nel quadro del secondo schema e va sottolineato che nessuno Stato membro ha formulato una richiesta in tal senso all'atto della sua adozione da parte del Consiglio.

(1) GU C 196 del 22.6.1998, pag. 56.

(2) GU L 357 del 30.12.1998.

(3) GU C 402 del 22.12.1998, pag. 145.