91999E0491

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 491/99 dell'on. Joaquín SISÓ CRUELLAS Prevenzione sul luogo di lavoro

Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0126


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0491/99

di Joaquín Sisó Cruellas (PPE) alla Commissione

(5 marzo 1999)

Oggetto: Prevenzione sul luogo di lavoro

Tutti sono a conoscenza dell'importanza che riveste l'applicazione dei principi di prevenzione per migliorare la salute e la sicurezza sul lavoro, come riconosciuto dalla Commissione nel suo Quarto Programma sulla sicurezza, l'igiene e la salute sul luogo di lavoro.

Tenendo conto del fatto che, in molti casi, risulta più economico per l'impresa pagare una multa piuttosto che adottare le misure di prevenzione, venendo meno così allo spirito delle leggi, può dire la Commissione come intende rimediare a tale situazione?

Risposta data dal sig. Flynn a nome della Commissione

(31 marzo 1999)

La Commissione condivide il parere dell'on. interrogante e attribuisce particolare importanza all'effettiva applicazione, in tutti gli Stati membri, delle disposizioni della legislazione comunitaria in materia di salute e di sicurezza sul lavoro.

Conformemente all'articolo 4 della direttiva quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, relativa all'applicazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro(1), gli Stati membri garantiscono in particolare un controllo e una vigilanza adeguati delle disposizioni nazionali che traspongono la direttiva.

In proposito la Commissione attira l'attenzione dell'on. interrogante su una giurisprudenza costante della Corte di giustizia, da cui si deduce che gli Stati membri hanno l'obbligo, nell'ambito della libertà lasciata loro dall'articolo 189 del trattato CE, terzo capoverso, di prescegliere le forme e i mezzi più adeguati per ottenere l'effetto utile delle direttive. Se una direttiva non prevede sanzioni specifiche in caso di violazione delle proprie disposizioni, oppure rinvia, in merito, alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali, l'articolo 5 del trattato CE impone agli Stati membri di adottare tutti i provvedimenti adeguati a garantire la portata e l'efficacia del diritto comunitario. A tale scopo, pur mantenendo un potere discrezionale per quanto riguarda la scelta delle sanzioni, gli Stati membri debbono far si che le violazioni della normativa comunitaria vengano punite in condizioni sostanzialmente e proceduralmente analoghe a quelle applicabili alle violazioni del diritto nazionale di natura e di importanza assimilabili e che, in qualsiasi stato di cose, conferiscano alla sanzione un carattere effettivo, proporzionale e dissuasivo(2).

Spetta quindi alle autorità nazionali stabilire in giusto equilibrio fra la sanzione pecuniaria prevista dalla normativa nazionale e l'obiettivo di promuovere la prevenzione dei rischi professionali.

(1) GU L 189 del 29.6.1989.

(2) Sentenza del 12 settembre 1996, Sando Gallotti, e.e., cause riunite C-58/95, C-75/95, C-112/95, C-119/95, C-123/95, C-135/95, C-140/95, C-141/95, C-154/95 e C-157/95, raccolta pagina I-4345 punto 14.