91999E0467

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 467/99 dell'on. Edith MÜLLER Lotta contro l'AIDS e discriminazione nei confronti di coloro che soffrono di questa malattia nelle Asturie (Spagna)

Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0120


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0467/99

di Edith Müller (V) alla Commissione

(5 marzo 1999)

Oggetto: Lotta contro l'AIDS e discriminazione nei confronti di coloro che soffrono di questa malattia nelle Asturie (Spagna)

Il 23 gennaio 1999 è apparsa nella Gazzetta Ufficiale del Principato delle Asturie una disposizione, firmata dalla Direzione regionale della Salute pubblica del Principato delle Asturie, in cui si prevede la creazione di un registro nominale dei portatori del virus HIV residenti nelle Asturie (circa 4.000 persone). In tale registro figurerebbero i loro dati completi: nome, cognome, data di nascita, sesso e fattori di rischio. Nel quadro del censimento dei malati di AIDS, questi ultimi devono inoltre rispondere a domande sul loro comportamento sessuale e sul loro rapporto con le sostanze stupefacenti; i residenti che non sono cittadini spagnoli devono indicare anche il paese di origine.

Il Segretario del Piano nazionale contro l'AIDS, sig. Francisco Parras, aveva dichiarato che il sistema statale di registrazione dei sieropositivi sarebbe stato anonimo, esplorativo e basato su un codice d'identificazione cifrato. Il Principato delle Asturie è la prima comunità autonoma della Spagna che non rispetta l'impegno precedentemente annunciato dal governo centrale. Se tale registro venisse realizzato, i dati personali dei malati figurerebbero su una scheda che potrebbe essere utilizzata in modo indebito e dare origine a discriminazioni.

La risoluzione del Consiglio e dei Ministri della sanità degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 22.12.1989, concernente la lotta contro l'AIDS stabilisce che le misure di prevenzione e di controllo dell'AIDS devono essere compatibili con la lotta contro ogni tipo di discriminazione nei confronti dei malati. La decisione n. 647/96/CE(1) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29.3.1996, nell'allegato D inserisce tra gli obiettivi la necessità di evitare qualsiasi eventuale discriminazione nei confronti dei malati di AIDS.

Le altre disposizioni, precedenti e successive, sottolineano in particolare il dovere di proteggere gli ammalati da qualsiasi forma di discriminazione, giudicando più opportuno prevenire gli episodi di discriminazione che non punirli a posteriori.

Non ritiene la Commissione che la creazione di un registro dei malati contenente i loro dati personali violi il principio della necessità di prevenire qualunque eventuale discriminazione nei loro confronti e contribuisca all'occultamento della malattia, a causa del timore da parte dei malati che i loro dati non siano sufficientemente protetti e che il fatto di essere affetti da tale patologia possa essere utilizzato contro di loro?

Quali misure intende adottare la Commissione per impedire che nelle Asturie si verifichino situazioni di discriminazione nei confronti dei malati?

Risposta data dal Commissario Monti A nome della Commissione

(29 aprile 1999)

La Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati vieta, in linea di massima, il trattamento dei dati relativi alla salute e alla vita sessuale (articolo 8, primo paragrafo), con un numero limitato di eccezioni, ad esempio il caso in cui la persona interessata abbia dato il proprio consenso esplicito quando il trattamento dei dati è necessario alla prevenzione o alla diagnostica medica, alla somministrazione di cure o alla gestione di centri di cura, purché il trattamento dei dati venga effettuato da un professionista in campo sanitario soggetto al segreto professionale o da un'altra persona egualmente soggetta a un obbligo di segreto equivalente.

Le eccezioni succitate, tuttavia, riguardano esclusivamente il divieto di trattamento, e non le altre disposizioni della direttiva quali, ad esempio, la non eccedenza rispetto alle finalità la non incompatibilità con esse (articolo 6). In altre parole, anche nei casi in cui il trattamento di dati a carattere personale è autorizzato, tale trattamento deve essere conforme a tutte le disposizioni della direttiva. È compito dei singoli Stati membri garantire che i diritti fondamentali dei cittadini in materia di tutela della vita privata e di non discriminazione non vengano violati.

La Spagna non ha rispettato il termine per la ricezione della direttiva 95/46/CE, fissato al 24 ottobre 1998. La Commissione ha già inoltrato alla Spagna una notifica formale, e sta attualmente considerando ulteriori azioni nel quadro della procedura di infrazione.

(1) GU L 95 del 16.4.1996, pag. 16.