91999E0073

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 73/99 dell'on. Umberto BOSSI Mancata restituzione allo Stato di circa 400 milioni di euro illegalmente percepiti dalle aziende

Gazzetta ufficiale n. C 320 del 06/11/1999 pag. 0123


INTERROGAZIONE SCRITTA E-0073/99

di Umberto Bossi (NI) alla Commissione

(27 gennaio 1999)

Oggetto: Mancata restituzione allo Stato di circa 400 milioni di euro illegalmente percepiti dalle aziende

Negli anni scorsi numerose aziende italiane hanno beneficiato di aiuti statali non autorizzati preventivamente dalla Commissione europea, violando quindi le norme comunitarie antitrust.

Secondo fonti comunitarie, dal 1988 al 1991 la Commissione europea si è pronunciata negativamente sull'avvenuta concessione, da parte dello Stato italiano, di aiuti ad aziende per un ammontare di circa 400 milioni di euro, aiuti per i quali lo Stato non ha chiesto la restituzione, come previsto invece dalle leggi comunitarie in materia.

Secondo il Commissario europeo alla concorrenza si tratta di una gravissima violazione compiuta dall'Italia nei confronti della normativa europea antitrust: la mancata richiesta di restituzione degli aiuti non autorizzati sarebbe un sistema per eludere le limitazioni imposte dalle leggi comunitarie.

1. Può la Commissione specificare l'ammontare esatto degli aiuti statali concessi dall'Italia senza la preventiva richiesta di autorizzazione alle autorità europee?

2. Quali provvedimenti essa intende prendere per ottenere la restituzione degli aiuti statali concessi illegalmente?

3. Intende applicare sanzioni contro il governo italiano per la violazione alle norme comunitarie in materia di antitrust?

4. Come intende agire per costringere lo Stato italiano a rispettare le normative europee in materia di aiuti statali?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(24 febbraio 1999)

La Commissione condivide la preoccupazione dell'onorevole parlamentare in merito al numero sempre elevato di aiuti statali concessi senza notifica e autorizzazione preventiva della Commissione.

Riguardo al volume degli aiuti non notificati in Italia, la Commissione non è purtroppo in grado di rispondere con precisione. Infatti, la raccolta dei dati di bilancio degli Stati membri non fa distinzione tra aiuti notificati o meno. Tuttavia, gli aiuti non notificati dall'Italia rappresentano, in numero di casi, il 10 % del totale dei casi registrati per questo Stato membro nel 1996 e il 17 % nel 1997 (e approssimativamente il 22 % nel 1998). D'altra parte, il volume totale degli aiuti concessi in Italia è stato di 10 162 milioni di euro nel 1996 e di 9 421 milioni di euro nel 1997. Si può dunque stimare l'ammontare degli aiuti non notificati in 1 016 milioni di euro nel 1996 e 1 601 milioni di euro nel 1997 (cifre che escludono i settori dell'agricoltura, dei trasporti, della pesca e del carbone). Quest'approssimazione si fonda sull'ipotesi che la parte del numero di aiuti non notificati nel totale degli aiuti registrati sia equivalente alla parte degli aiuti non notificati nel volume totale degli aiuti accordati. S'impone, d'altra parte, una correzione per il fatto che l'anno di registrazione di un aiuto non notificato non corrisponde necessariamente all'anno di concessione.

Quando la Commissione viene a conoscenza di un aiuto concesso illegalmente, ne intraprende l'esame sotto il profilo della compatibilità con il mercato comune. Se l'aiuto risulta incompatibile, la Commissione decide che lo Stato membro deve recuperarne l'importo dal beneficiario. Una tabella sull'esecuzione delle decisioni della Commissione che ordinano il recupero di aiuti (1982-1997) è stata pubblicata nella XXVII Relazione sulla politica di concorrenza 1997(1).

Il recupero non è da considerarsi come una sanzione, ma mira semplicemente a ristabilire la situazione che avrebbe dovuto esistere in assenza della concessione dell'aiuto illegale e incompatibile. La Commissione vigila a che la decisione che impone il recupero sia eseguita dallo Stato membro e, in caso di inosservanza della decisione, può adire la Corte di giustizia. Se lo Stato membro, dopo una sentenza della Corte di giustizia che constata la mancata esecuzione di una decisione, persiste nel non conformarvisi, la Commissione ha la facoltà di avvalersi delle disposizioni dell'articolo 171 del trattato CE.

(1) SEC(98) 636 def.