91998E4021

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 4021/98 dell'on. Johanna BOOGERD- QUAAK Acquisti esentasse dei membri della Commissione europea e dei funzionari delle istituzioni comunitarie

Gazzetta ufficiale n. C 341 del 29/11/1999 pag. 0026


INTERROGAZIONE SCRITTA E-4021/98

di Johanna Boogerd-Quaak (ELDR) alla Commissione

(8 gennaio 1999)

Oggetto: Acquisti esentasse dei membri della Commissione europea e dei funzionari delle istituzioni comunitarie

I membri della Commissione europea e i funzionari delle istituzioni comunitarie beneficiano di taluni privilegi in materia di fiscalità indiretta, anche se su basi giuridiche e condizioni diverse.

1. Può la Commissione indicare quali sono i privilegi in materia di imposte indirette di cui beneficiano, in materia di fiscalità indiretta, i membri della Commissione europea da un lato e i funzionari delle istituzioni comunitarie dall'altro?

2. Non ritiene la Commissione che la decisione del Consiglio dei Ministri di abolire le vendite esentasse all'interno dell'Unione europea a partire dal 1o luglio 1999 sia l'occasione per modificare, ad esempio attraverso un codice di comportamento, le franchigie di cui beneficiano i membri della Commissione europea, anche se basate su trattati internazionali e non sul diritto comunitario?

3. Non sarebbe meglio sostituire con un importo fisso l'indennità di trasloco e di risistemazione, di cui beneficiano i funzionari delle istituzioni comunitarie per un anno nel corso dei primi due anni di servizio?

4. Visto il progresso dell'integrazione europea e la perdita d'importanza dell'originaria concessione di privilegi a funzionari comunitari, diplomatici e militari scambiati tra gli Stati membri; in che misura ritiene la Commissione sia ancora necessario concedere lo status diplomatico, all'interno dell'Unione europea, a funzionari inviati da uno Stato membro ad un altro?

Risposta data dal sig. Monti in nome della Commissione

(30 marzo 1999)

1. Ai funzionari assunti fuori dal suo territorio ed al momento della loro prima entrata in servizio in seno ad una delle istituzioni delle Comunità europee, il Belgio accorda il privilegio di acquistare in esenzione dall'IVA, per un massimo di 12 mesi entro i due anni successivi alla data di entrata in funzione, taluni articoli destinati per uso personale. Un elenco di tali articoli, insieme alle condizioni che ne regolano l'acquisto, è stato inviato direttamente all'onorevole interpellante.

Lo stesso privilegio è accordato agli agenti temporanei e agli altri agenti statutari il cui contratto abbia la durata minima di 12 mesi consecutivi.

Il Lussemburgo e l'Irlanda prevedono analoghi privilegi per i funzionari e gli altri agenti statutari al momento della loro prima entrata in funzione in questi due Stati membri.

In Belgio, per contro, i membri della Commissione sono assimilati ai diplomatici. Pertanto essi beneficiano, segnatamente per quanto riguarda l'acquisto dei beni destinati all'uso personale, degli stessi vantaggi accordati ai diplomatici degli Stati membri accreditati in Belgio.

2. Secondo la Commissione, i vantaggi di cui beneficiano le persone che godono di uno statuto diplomatico all'interno della Comunità non hanno alcun legame con il regime di vendite intracomunitarie in esenzione da imposta.

3. Le condizioni e le modalità secondo le quali vengono corrisposti l'indennità di installazione e il rimborso spese di trasloco sono previste all'allegato VII dello Statuto.

4. La Commissione si chiede effettivamente in quale misura i privilegi diplomatici menzionati dall'onorevole parlamentare siano compatibili con il mercato unico. L'onorevole parlamentare è pregato di riferirsi alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-3878/98 del sig. De Coene(1).

(1) GU C 325 del 12.11.1999, pag. 35.