91998E3836

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3836/98 dell'on. Eva KJER HANSEN alla Commissione. Creazione di un ufficio di investigazioni in materia di frodi interne ed esterne

Gazzetta ufficiale n. C 207 del 21/07/1999 pag. 0133


INTERROGAZIONE SCRITTA P-3836/98

di Eva Kjer Hansen (ELDR) alla Commissione

(7 dicembre 1998)

Oggetto: Creazione di un ufficio di investigazioni in materia di frodi interne ed esterne

Intende la Commissione presentare una giustificazione giuridica relativa alle modalità con cui la creazione di un ufficio di investigazioni in materia di frodi interne ed esterne, totalmente indipendente e senza alcun collegamento con la Commissione (come riferito da Jacques Santer durante la discussione sulla relazione Bösch nella plenaria del 6.10.1998) sia compatibile con il trattato, sia quello di Maastricht che quello di Amsterdam, o indicare in che misura la creazione di un tale ufficio possa comportarne una modifica?

Può la Commissione indicare in che modo una tale proposta sia compatibile con gli obblighi, conferiti alla Commissione dall'articolo 280 del trattato di Amsterdam, in relazione alla discussione, in corso in diversi paesi, sulla portata della ratifica di tale articolo?

Inoltre, può la Commissione presentare una giustificazione giuridica per il ricorso al cosiddetto "paragrafo elastico", vale a dire l'articolo 235 del trattato in vigore, come eventuale base giuridica per la creazione dell'unità in questione, sia in relazione al nuovo articolo 280 del trattato di Amsterdam che in relazione alle esitazioni di vari Stati membri a farvi ricorso?

Risposta data dal signor Santer a nome della Commissione

(2 febbraio 1999)

Dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia(1) emerge che la scelta del fondamento giuridico di un atto deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di controllo giurisdizionale. Fra tali elementi figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto. La Commissione ha presentato - il 1o dicembre 1998 - una proposta di regolamento relativo all'istituzione di un Ufficio europeo per le indagini contro le frodi(2). Tale proposta, per quanto riguarda il suo scopo e il suo contenuto, si basa sull'articolo 235 del trattato CE e sull'articolo 203 del trattato CEEA; la Commissione infatti é del parere che, allo stadio attuale del diritto comunitario, manchi nei trattati una base giuridica specifica per un simile regolamento.

Nella relazione illustrativa della proposta(punto 16)la Commissione ha osservato che - a suo parere - con il trattato di Amsterdam si sia costituita una base giuridica specifica. A norma infatti del (nuovo) articolo 280 del trattato CE, la Comunità può adottare secondo la procedura di codecisione "le misure necessarie nei settori della prevenzione e lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari della Comunità". La Commissione ha annunciato l'intenzione di modificare la proposta, non appena sarà entrato in vigore il trattato di Amsterdam, per basarla su tale nuova disposizione. Poiché la suddetta proposta di regolamento é attualmente oggetto di una consultazione del Parlamento, spiegazioni più particolareggiate sulla scelta del fondamento giuridico saranno fornite in detto contesto.

(1) Sentenza del 13 maggio 1997, causa C-233/94, Germania c. Parlamento e Consiglio, Racc. 1997, I-2405, punto 12.

(2) COM(98) 717 def.