91998E3287

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 3287/98 dell'on. Paul RÜBIG alla Commissione. Misure di ristrutturazione conformi al diritto dell'UE

Gazzetta ufficiale n. C 182 del 28/06/1999 pag. 0057


INTERROGAZIONE SCRITTA E-3287/98

di Paul Rübig (PPE) alla Commissione

(9 novembre 1998)

Oggetto: Misure di ristrutturazione conformi al diritto dell'UE

Una componente delle misure di promozione a livello nazionale ed europeo consiste nel sostegno finanziario alle imprese che ristrutturano. Questa politica va pienamente caldeggiata fermi restando, tuttavia, sia equilibrate condizioni di mercato sia il rispetto delle condizioni preliminari.

Non di rado, tuttavia, i processi di ristrutturazione sfociano in concentrazioni a scapito innanzitutto delle piccole e medie imprese che peraltro contribuiscono a creare e garantire non pochi posti di lavoro. Ciò dicasi, per esempio, della situazione in cui versa attualmente il settore austriaco della panetteria che denota l'80 % della produzione a livello artigianale. Pertanto le richieste di incentivazione presentate da singole grandi imprese, contestualmente alla legge austriaca sulla promozione del mercato del lavoro, dovrebbero essere esaminate anche sotto il profilo della loro conformità con la normativa delle Comunità europea sulla tutela della concorrenza.

Ciò premesso, condivide la Commissione le perplessità dell'interrogante in ordine alla situazione in cui versa il settore austriaco della panetteria?

Come garantisce la Commissione che tutti i produttori possano accedere agli stessi incentivi in modo da evitare eventuali distorsioni di concorrenza?

Risposta data dal sig. Van Miert in nome della Commissione

(15 dicembre 1998)

La Commissione è già a conoscenza di un caso in cui un aiuto alla ristrutturazione sarebbe stato chiesto da un'impresa austriaca del settore della panetteria e della confetteria (si rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta che la Commissione ha dato all'interrogazione scritta E-3003/98 del sig. Hager(1). La Commissione si interessa naturalmente a qualsiasi aiuto di Stato che falsi la concorrenza, ove incida sugli scambi tra Stati membri. Un aiuto siffatto deve esserle notificato ed essere esaminato sulla base delle disposizioni del trattato CE (articoli 92 e 93) prima di poter essere erogato.

Ai sensi delle norme che la Commissione ha predisposto per l'esercizio dei suoi poteri discrezionali nell'ambito dei suddetti articoli, gli aiuti al salvataggio ed alla ristrutturazione sono limitati alle imprese in difficoltà, quali definite dagli orientamenti in materia, che sono appunto incapaci di autofinanziare tale ristrutturazione. Pertanto non tutti i produttori possono beneficiare di tali aiuti, che sono soggetti al principio della necessità, il che significa che devono essere limitati al minimo necessario per ristabilire l'efficienza dell'impresa e per attuare il programma di ristrutturazione preventivamente approvato dalla Commissione. In tal modo le distorsioni della concorrenza sono ridotte al minimo. Salvo applicazione del suddetto principio e il rispetto delle altre disposizioni previste dagli orientamenti, la Commissione può autorizzare l'aiuto.

(1) V. pag. n. 38.