INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2770/98 dell'on. Friedhelm FRISCHENSCHLAGER alla Commissione. Riforma della politica in materia di Fondi strutturali
Gazzetta ufficiale n. C 182 del 28/06/1999 pag. 0021
INTERROGAZIONE SCRITTA E-2770/98 di Friedhelm Frischenschlager (ELDR) alla Commissione (14 settembre 1998) Oggetto: Riforma della politica in materia di Fondi strutturali Nel prossimo semestre, nell'ambito della riforma dei Fondi strutturali, dato l'imminente ampliamento dell'UE e la politica restrittiva di bilancio a livello comunitario la questione sarà solo quella di stabilire una riduzione generalizzata delle zone e delle popolazioni beneficiarie e di puntare a un coinvolgimento rapido e sostenibile dei PECO grazie a una dotazione adeguata dei programmi di promozione strutturale transfrontalieri (per esempio nel quadro di INTERREG). Vanno comunque respinte richieste irrealistiche ed esagerate, collegate esclusivamente o prevalentemente a ambizioni e egoismi nazionalistici o regionali, come la sollecitazione formulata in una lettera del governo federale austriaco del gennaio 1998 alla Commissione onde ottenere una promozione speciale tale da comprendere quasi 2/3 del territorio austriaco. Quale risultato o risposta ha ricevuto la lettera austriaca del 29 gennaio 1998 alla Commissione relativa a promozioni speciali per le zone di frontiera? Sono state avviate analoghe iniziative anche da altri Stati dell'UE confinanti con i PECO? Da quali? Quando sono state trasmesse alla Commissione a Bruxelles? Le richieste in esse contenute erano eccessive come quella austriaca? Quale sarà in futuro la dotazione massima per il programma INTERREG? Corrisponde al vero che la Commissione intende concedere le promozioni INTERREG anche a zone in prossimità delle frontiere, quindi non a livello transfrontaliero? In caso di risposta affermativa, non ritiene la Commissione che in questo modo ne venga offuscata la chiarezza degli obiettivi di INTERREG? Corrisponde al vero che nell'ambito degli obiettivi 2 e 3, proposti ora ex novo dalla Commissione, la concessione di mezzi (e non soltanto il pagamento di progetti già definiti) dovrebbe essere di competenza degli Stati membri nella misura del 50 %? In caso di risposta affermativa, come intende la Commissione evitare che i mezzi promozionali vengano nuovamente assegnati secondo criteri irrealistici e che si pervenga a una negativa rinazionalizzazione degli interventi di promozione? Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies in nome della Commissione (12 ottobre 1998) Le regioni frontaliere subiranno l'impatto dell'apertura dei mercati e dell'ampliamento più rapidamente e intensamente di altre regioni, ma beneficeranno, d'altro lato, della loro vicinanza ai nuovi mercati e di nuove opportunità. L'importanza di tali nuovi mercati per i produttori comunitari è dimostrata dalla rapida crescita degli scambi tra la Comunità e i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), nonché dalla crescente eccedenza della bilancia commerciale con quei paesi. L'impatto dell'ampliamento, soprattutto nelle zone sensibili, verrà inoltre attutito da disposizioni transitorie. La Commissione non ritiene pertanto necessario uno strumento speciale, ad esempio una iniziativa comunitaria, a favore delle regioni confinanti con i PECO. A suo parere, le misure attuali sono sufficientemente capaci e flessibili per affrontare i problemi delle regioni in questione. La Commissione ha informato le autorità austriache sulla sua posizione in merito. Parecchi enti locali bavaresi hanno presentato proposte analoghe intese ad ottenere uno status speciale per le regioni confinanti coi PECO e la Commissione ha risposto nello stesso modo. Va osservato che parecchie regioni frontaliere sono assistite dai fondi strutturali. I nuovi Länder tedeschi e il Burgenland sono attualmente, e molto probabilmente rimarranno, regioni dell'obiettivo 1. La maggior parte delle altre regioni frontaliere in Germania, Austria ed Italia ricevono attualmente sovvenzioni nell'ambito dell'obiettivo 5b. Prescindendo da tali programmi "principali", la Commissione propone di mantenere INTERREG come una delle tre iniziative comunitarie, in quanto esso è uno strumento adeguato per affrontare i problemi specifici delle regioni comunitarie confinanti con i PECO. In associazione con il programma PHARE-CBC, esso contribuisce finanziariamente al potenziamento dei legami economici tra le regioni frontaliere interessate. Attraverso i suoi interventi, viene migliorata l'accessibilità dei mercati PECO e sostenuta una cooperazione reciprocamente vantaggiosa per entrambe le parti della frontiera. Il programma specifico di INTERREG per il nuovo periodo di programmazione non è ancora stato completato. La Commissione propone un sostegno ai progetti nel settore della cooperazione transfrontaliera, interregionale, nonché transnazionale. Dato che in questo periodo tutte e tre le attività ricevono sovvenzioni a diversi titoli, non vi sarà alcuna riduzione dell'assistenza INTERREG. Data la proposta diminuzione del numero di iniziative comunitarie, INTERREG avrà una notevole portata finanziaria. L'esatta dotazione sarà stabilita dalla Commissione una volta che il Consiglio avrà deciso in merito al nuovo regolamento sui fondi strutturali e alla dotazione totale delle risorse finanziarie destinate alle iniziative comunitarie. Per quanto riguarda l'obiettivo 2, si prevede che gli Stati membri presenteranno proposte per la selezione di una percentuale pari fino al 50 % delle zone assistite sulla base delle statistiche nazionali. Tali proposte devono essere tuttavia in linea coi criteri generali fissati nel progetto di regolamento quadro(1). Tale impostazione riflette la ripartizione di responsabilità tra la Commissione e gli Stati membri per la selezione delle zone sovvenzionate. Dato che è la Commissione a prendere la decisione finale sull'elenco di zone ammissibili, ciò garantirà il carattere comunitario degli elenchi dell'obiettivo 2 e le scelte di obiettivo delle zone assistite. Quanto all'assegnazione di fondi, ai sensi del progetto di regolamento la decisione della Commissione sui programmi operativi specificherebbe le priorità di intervento, mentre gli Stati membri, conformemente al principio della compartecipazione, decideranno in merito alle misure concrete da prendere. (1) COM(98) 131 finale.