91998E2765

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2765/98 dell'on. Giacomo SANTINI al Consiglio. Applicazione del sovrapprezzo sullo zucchero di importazione comunitaria

Gazzetta ufficiale n. C 096 del 08/04/1999 pag. 0144


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2765/98

di Giacomo Santini (PPE) al Consiglio

(11 settembre 1998)

Oggetto: Applicazione del sovrapprezzo sullo zucchero di importazione comunitaria

Con sentenza del 21.5.1980, nella causa 73/79, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha accertato la violazione, da parte dello Stato italiano, dell'art. 95 del trattato CE per avere imposto un sovrapprezzo sullo zucchero di importazione comunitaria, disposto con provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi (CIP n. 3661 del 22.6.1968): imposizione ritenuta discriminatoria nei rapporti tra importatori e produttori interni ed, in quanto tale, implicante un'inammissibile distorsione del principio della libera concorrenza. L'applicazione del sovrapprezzo è stata ritenuta illegittima perché costituisce imposta che "sebbene riscossa nella stessa aliquota sullo zucchero prodotto in Italia e su quello proveniente dagli Stati membri, non grava in modo uniforme sui due prodotti".

Può dire il Consiglio:

1. se considera ancora illegittimo il sovrapprezzo, così come è stato riscosso dallo Stato italiano, in forza del provvedimento C.I.P. 3661 del 22.6.1968?

2. se il sovrapprezzo pagato in dogana dagli importatori italiani debba, comunque, essere restituito in quanto illegittimamente percepito, senza alcuna condizione di ripetibilità?

3. se l'ente (la Cassa conguaglio zucchero) possa, in subordine, chiedere all'importatore il pagamento dell'eventuale differenza tra il sovrapprezzo pagato in dogana e l'ammontare degli aiuti che lo Stato italiano ha legittimamente elargito?

4. se lo Stato può autonomamente, e senza alcun controllo da parte di altre autorità, determinare l'ammontare degli aiuti forniti alle industrie sia in forma diretta che indiretta?

5. se la C.C.Z., nel caso in cui il sovrapprezzo illegittimamente riscosso sia già stato restituito all'importatore, possa richiedere la restituzione, sulla base della normativa dichiarata retroattiva?

6. se l'onere della prova attestante l'elemento impeditivo del diritto al rimborso, così come delineato dalla L. 429/90 possa configurarsi come obbligo per l'operatore di fornire la prova del fatto che il sovrapprezzo non è stato trasferito su altri soggetti?

7. se, anche nel caso in cui il sovrapprezzo sia stato trasferito sul consumatore, possa considerarsi sanata l'illecità della riscossione?

Può il Consiglio invitare il governo italiano ad annullare/abrogare i commi 2) e 7) dell'art. 29 della citata L. 128/90?

Risposta

(3 novembre 1998)

Il Consiglio non è competente per pronunciarsi sui provvedimenti che lo Stato italiano ha adottato in seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 21 maggio 1980 nella causa 73/79. Qualora la sentenza non sia pienamente rispettata, spetta alla Commissione, conformemente all'articolo 171 del trattato, intraprendere le azioni necessarie per assicurarne l'esecuzione.