91998E2449

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2449/98 dell'on. Angela SIERRA GONZÁLEZ alla Commissione. Distanza fra zone abitate e aziende zootecniche

Gazzetta ufficiale n. C 182 del 28/06/1999 pag. 0008


INTERROGAZIONE SCRITTA E-2449/98

di Angela Sierra González (GUE/NGL) alla Commissione

(30 luglio 1998)

Oggetto: Distanza fra zone abitate e aziende zootecniche

A seguito dello sviluppo dell'allevamento intensivo, che ha comportato un importante sforzo di modernizzazione e adeguamento alla legislazione comunitaria, in tutti i paesi della Comunità le aziende zootecniche sorgono spesso a pochissima distanza dalle zone abitate.

Le relazioni fra questo tipo di attività e l'uso del territorio a fini residenziali sono state pertanto regolamentate.

Ritiene la Commissione che la normativa che disciplina l'attività delle aziende zootecniche sia atta a garantire lo sviluppo delle stesse in prossimità delle zone residenziali?

Qual è la regolamentazione in vigore nei singoli Stati membri dell'Unione che consente la presenza di aziende di questo tipo nelle zone rurali a vocazione residenziale?

Ha previsto la Commissione la possibilità di disciplinare la coesistenza di queste due forme di utilizzazione del territorio (a fini residenziali e di allevamento) a livello di Unione?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(15 ottobre 1998)

È compito degli Stati membri e degli enti locali decidere in merito alla distanza degli allevamenti intensivi dalle zone residenziali. La Commissione non dispone di informazioni in merito ai regolamenti degli Stati membri in materia.

Vi sono tuttavia alcune norme comunitarie di cui gli allevamenti intensivi devono tener conto:

- la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole(1), limita l'intensità della produzione zootecnica quando essa minaccia la qualità delle acque di superficie o dell'acqua potabile;

- la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (modificata dalla direttiva 97/11/CE(2)), richiede che venga effettuata una valutazione dell'impatto sull'ambiente prima di installare alcuni tipi di impianti di allevamento intensivo di suini o di pollame;

- la direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento(3), mira a controllare l'inquinamento causato da impianti industriali di certe dimensioni, ivi compresi gli allevamenti di suini e di pollame.

La Commissione non ritiene opportuno proporre un'armonizzazione delle norme relative a concessioni edilizie, trattandosi a suo parere di un settore in cui la sussidiarietà richiede un'impostazione a livello locale.

(1) GU L 375 del 31.12.1991.

(2) GU L 73 del 14.3.1997.

(3) GU L 257 del 10.10.1996.