91998E2412

INTERROGAZIONE SCRITTA n. 2412/98 dell'on. Sir Jack STEWART- CLARK alla Commissione. Franchigia doganale per organizzazioni caritative

Gazzetta ufficiale n. C 096 del 08/04/1999 pag. 0089


INTERROGAZIONE SCRITTA P-2412/98

di Sir Jack Stewart-Clark (PPE) alla Commissione

(22 luglio 1998)

Oggetto: Franchigia doganale per organizzazioni caritative

Ai sensi del regolamento del Consiglio (CEE) 918/83(1) del 28 marzo 1983, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali, le organizzazioni caritative possono chiedere la franchigia doganale nel caso di equipaggiamenti medici fabbricati in un paese terzo.

Nella mia circoscrizione dello East Sussex e del South Kent, la Royal Marsden NHS Trust ha presentato una domanda che è stata approvata dal Ministero del commercio e dell'industria del Regno Unito, ma respinta dalle autorità olandesi.

Può la Commissione comunicare se esiste un limite di tempo entro il quale le domande devono essere presentate?

In tal caso, qual è la durata di tale periodo?

La franchigia sarà concessa alle domande presentate a posteriori?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(22 settembre 1998)

Le disposizioni del regolamento (CEE) 2290/83 della Commissione del 29 luglio 1983(2) che determina le disposizioni d'applicazione degli articoli da 50 a 59 del regolamento (CEE) 918/83 del Consiglio relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali prevedono che il termine di validità delle autorizzazioni di ammissione in franchigia delle merci citate dall'onorevole parlamentare sia di sei mesi. Attualmente la normativa non consente che tale autorizzazione possa essere richiesta a posteriori, cioè dopo l'effettiva importazione delle merci interessate.

Va tuttavia notato che, quando detta autorizzazione esiste al momento dell'importazione delle merci, ma non è presentata a corredo della dichiarazione doganale, l'articolo 256, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) 2454/93 della Commissione(3), del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, consente che il documento che autorizza l'importazione in franchigia sia presentato entro un termine massimo di tre mesi a decorrere dalla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

(1) GU L 105 del 23.4.1983, pag. 1.

(2) GU L 220 dell'11.8.1983.

(3) GU L 253 dell'11.10.1993.